Ordinanza 174/1999 (ECLI:IT:COST:1999:174)
Massima numero 24676
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
10/05/1999; Decisione del
10/05/1999
Deposito del 18/05/1999; Pubblicazione in G. U. 26/05/1999
Massime associate alla pronuncia:
24675
Titolo
ORD. 174/99 B. PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO DI APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE NEI CONFRONTI DI INDAGATI PER I DELITTI DI PECULATO E DI FALSO DOCUMENTALE - ASSERITA POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI DI DISPORRE UNA MISURA CAUTELARE DI TIPO INTERDITTIVO - INTERROGATORIO DELL'INDAGATO - LAMENTATA ESCLUSIVA PREVISIONE PER IL CASO IN CUI LA MISURA INTERDITTIVA SIA STATA RICHIESTA DALL'ACCUSA - DEDOTTA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, NONCHE' DEL DIRITTO DI DIFESA - MANCATA <> - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 174/99 B. PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO DI APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE NEI CONFRONTI DI INDAGATI PER I DELITTI DI PECULATO E DI FALSO DOCUMENTALE - ASSERITA POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI DI DISPORRE UNA MISURA CAUTELARE DI TIPO INTERDITTIVO - INTERROGATORIO DELL'INDAGATO - LAMENTATA ESCLUSIVA PREVISIONE PER IL CASO IN CUI LA MISURA INTERDITTIVA SIA STATA RICHIESTA DALL'ACCUSA - DEDOTTA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, NONCHE' DEL DIRITTO DI DIFESA - MANCATA <
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto, posto che il rimettente lamenta la impossibilita', per il giudice, di svolgere l'interrogatorio previsto dall'art. 289, comma 2, cod. proc. pen., allorche' egli si determini nel senso dell'applicazione della misura interdittiva di cui al predetto articolo a fronte di una richiesta cautelare coercitiva da parte dell'Accusa; nell'ordinanza di rinvio e' trascurata ogni possibile interpretazione alternativa a quella che ha portato il giudice 'a quo' a sollevare la questione medesima. Pertanto, tale giudice e' venuto meno all'onere di ricercare, e privilegiare, le possibili ipotesi interpretative che consentano di adeguare la disposizione di legge ai parametri che egli invoca a sostegno del suo dubbio sulla costituzionalita' della norma impugnata. - V., tra le molte, S. n. 356/1996, nella quale la Corte ha affermato che, in via di principio, <>. Sul punto, cfr., da ultimo, O. n. 167/1998. red.: G. Leo
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto, posto che il rimettente lamenta la impossibilita', per il giudice, di svolgere l'interrogatorio previsto dall'art. 289, comma 2, cod. proc. pen., allorche' egli si determini nel senso dell'applicazione della misura interdittiva di cui al predetto articolo a fronte di una richiesta cautelare coercitiva da parte dell'Accusa; nell'ordinanza di rinvio e' trascurata ogni possibile interpretazione alternativa a quella che ha portato il giudice 'a quo' a sollevare la questione medesima. Pertanto, tale giudice e' venuto meno all'onere di ricercare, e privilegiare, le possibili ipotesi interpretative che consentano di adeguare la disposizione di legge ai parametri che egli invoca a sostegno del suo dubbio sulla costituzionalita' della norma impugnata. - V., tra le molte, S. n. 356/1996, nella quale la Corte ha affermato che, in via di principio, <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte