Ordinanza 176/1999 (ECLI:IT:COST:1999:176)
Massima numero 24704
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
10/05/1999; Decisione del
10/05/1999
Deposito del 18/05/1999; Pubblicazione in G. U. 26/05/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 176/99. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SULLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE - RITENUTA IMPOSSIBILITA', PER IL G.I.P., DI ORDINARE AL PUBBLICO MINISTERO LA ISCRIZIONE, NEL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO, DEL NOME DELLA PERSONA DA CONSIDERARSI INDIZIATA - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO A CAUSA DELLE DIVERSE POSSIBILI VALUTAZIONI, IN SITUAZIONI ANALOGHE, DEI PUBBLICI MINISTERI - DENUNCIATA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - INSUSSISTENZA DELLA LACUNA LEGISLATIVA PRESUPPOSTA DAL GIUDICE 'A QUO' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 176/99. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SULLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE - RITENUTA IMPOSSIBILITA', PER IL G.I.P., DI ORDINARE AL PUBBLICO MINISTERO LA ISCRIZIONE, NEL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO, DEL NOME DELLA PERSONA DA CONSIDERARSI INDIZIATA - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO A CAUSA DELLE DIVERSE POSSIBILI VALUTAZIONI, IN SITUAZIONI ANALOGHE, DEI PUBBLICI MINISTERI - DENUNCIATA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - INSUSSISTENZA DELLA LACUNA LEGISLATIVA PRESUPPOSTA DAL GIUDICE 'A QUO' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., dell'art. 409 cod. proc. pen., censurato in quanto, ad avviso del giudice 'a quo', non avrebbe previsto che il giudice per le indagini preliminari possa ordinare al pubblico ministero, quando il pubblico ministero non vi abbia gia' provveduto, di iscrivere nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., il nome della persona da considerarsi indiziata. Non puo' in alcun modo revocarsi in dubbio, infatti, che, a prescindere dal "tipo" di archiviazione richiesta dal pubblico ministero, spetti in ogni caso al giudice il potere - ove nel procedimento non figurino persone formalmente sottoposte alle indagini - di disporre, nella ipotesi in cui non ritenga di poter accogliere la richiesta di archiviazione, l'iscrizione, nel registro delle notizie di reato, del nominativo del soggetto cui il reato sia a quel momento da attribuire.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., dell'art. 409 cod. proc. pen., censurato in quanto, ad avviso del giudice 'a quo', non avrebbe previsto che il giudice per le indagini preliminari possa ordinare al pubblico ministero, quando il pubblico ministero non vi abbia gia' provveduto, di iscrivere nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., il nome della persona da considerarsi indiziata. Non puo' in alcun modo revocarsi in dubbio, infatti, che, a prescindere dal "tipo" di archiviazione richiesta dal pubblico ministero, spetti in ogni caso al giudice il potere - ove nel procedimento non figurino persone formalmente sottoposte alle indagini - di disporre, nella ipotesi in cui non ritenga di poter accogliere la richiesta di archiviazione, l'iscrizione, nel registro delle notizie di reato, del nominativo del soggetto cui il reato sia a quel momento da attribuire.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 409
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte