Ordinanza 177/1999 (ECLI:IT:COST:1999:177)
Massima numero 24682
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  10/05/1999;  Decisione del  10/05/1999
Deposito del 18/05/1999; Pubblicazione in G. U. 26/05/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 177/99. MILITARI - PERSONALE MILITARE (NELLA SPECIE: UFFICIALI DI MARINA) ALLA DATA DEL 1 FEBBRAIO 1981 NEL LIVELLO RETRIBUTIVO INIZIALE O AL SECONDO LIVELLO DELLA CARRIERA DI APPARTENENZA - RICONOSCIMENTO DI UN PARTICOLARE MECCANISMO DI VALUTAZIONE DELL'ANZIANITA' PREGRESSA - MANCATA PREVISIONE DELL'IDENTICO MECCANISMO DI VALUTAZIONE DELL'ANZIANITA' PREGRESSA PER GLI UFFICIALI PASSATI AL SECONDO LIVELLO RETRIBUTIVO DOPO IL PRIMO FEBBRAIO 1981 - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI IDENTICHE IN BASE A MERO ELEMENTO TEMPORALE IN CONTRASTO CON I CANONI DI RAZIONALITA' E RAGIONEVOLEZZA RICHIESTI DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE (SENT. N. 1/1991) - PRETESA INCIDENZA SUI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 105/1992 - RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INCONFERENZA DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 17, secondo comma, lett. b), del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in cui limita l'applicabilita' dei criteri indicati dalla stessa disposizione per la determinazione dello stipendio del personale militare inquadrato in livelli retributivi superiori all'iniziale, al personale che alla data del 1 febbraio 1981 si trovi nel secondo livello retributivo tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, in quanto - posto che l'art. 17, secondo comma, lettera b), del decreto-legge n. 283 del 1981 (nella transizione ad una nuova disciplina del trattamento economico al personale militare, escluso dalla contrattazione collettiva, disciplina che prevede l'inquadramento dei diversi gradi nei livelli retributivi gia' previsti per le qualifiche funzionali del personale civile ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312) stabilisce il criterio di valutazione dell'anzianita' di servizio di ciascun militare all'atto dell'inquadramento nei nuovi livelli stipendiali, mentre, successivamente, regole diverse disciplinano la valutazione, all'atto della promozione o della nomina a grado o qualifica che comporti il passaggio ad un livello retributivo superiore, dell'anzianita' maturata nel livello di provenienza (art. 18 dello stesso decreto-legge n. 283 del 1981) - non contrasta con il principio costituzionale di eguaglianza un differenziato trattamento applicato alla medesima categoria di soggetti in momenti diversi nel tempo, ne' e' in se' arbitrario differenziare il criterio di valutazione dell'anzianita' di servizio, considerandola diversamente nel momento del passaggio ad un nuovo regime retributivo e, successivamente, nell'ambito di tale nuovo regime, ispirato a diversi criteri di progressione retributiva; e non risulta neppure violato il principio di buon andamento della p.a., che non puo' essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi. - S. nn. 504/1988, 243/1993, 146/1994, 15 e 311/1995, 273/1997, 409/1998; O. n. 205/1998. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte