Ordinanza 178/1999 (ECLI:IT:COST:1999:178)
Massima numero 24683
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  10/05/1999;  Decisione del  10/05/1999
Deposito del 18/05/1999; Pubblicazione in G. U. 26/05/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 178/99. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - INCOMPATIBILITA' A PARTECIPARE AL GIUDIZIO NEI CONFRONTI DI PERSONA IMPUTATA DEL DELITTO DI ASSOCIAZIONE CAMORRISTICA (ART. 416 BIS COD. PEN.) DEL GIUDICE CHE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE, ABBIA PRONUNCIATO O CONCORSO A PRONUNCIARE DECRETO NEL QUALE SIA STATA COMUNQUE AFFERMATA, SULLA BASE DI QUASI IDENTICO IMPIANTO PROBATORIO, L'ESISTENZA DI DETTA ASSOCIAZIONE E L'APPARTENENZA AD ESSA DELLA PERSONA 'DE QUA' - OMESSA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - RICHIAMO AI PRINCIPI ESPRESSI NELLA SENTENZA N. 371/96 - QUESTIONE ANALOGA AD ALTRE GIA' DICHIARATE INAMMISSIBILI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio penale nei confronti di un imputato del delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen.) il giudice che in precedenza, nell'ambito di un procedimento di prevenzione promosso ai sensi dell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), abbia pronunciato o concorso a pronunciare il decreto di applicazione della misura di prevenzione, con il quale <> nel successivo processo penale, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto analoghe questioni sono state dichiarate inammissibili sulla base del principio, secondo cui, mentre le regole concernenti l'incompatibilita' del giudice nel processo penale sono tutte interne all'articolazione del processo medesimo, essendo poste in rapporto a determinate attivita' precedentemente svolte nell'ambito di esso, secondo una logica di garanzia dell'imparzialita' del giudice che opera in via preventiva e in astratto, se il pregiudizio che si assume lesivo dell'imparzialita' deriva da attivita' da questi compiute al di fuori del giudizio in cui e' chiamato a decidere, si verte nell'ambito di applicazione degli istituti dell'astensione e della ricusazione (artt. 36 e 37 cod. proc. pen.), anch'essi preordinati alla salvaguardia delle esigenze di imparzialita' della funzione giudicante, ma secondo una logica "a posteriori" ed in concreto.

- S. nn. 306, 307, 308 e 351/1997.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n. 0  art. 34  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte