Sentenza 180/1999 (ECLI:IT:COST:1999:180)
Massima numero 24685
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
12/05/1999; Decisione del
12/05/1999
Deposito del 20/05/1999; Pubblicazione in G. U. 26/05/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 180/99. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - BENEFICIARI - NIPOTI MINORI E <>, NON FORMALMENTE AFFIDATI A QUESTI ULTIMI DAGLI ORGANI COMPETENTI - ESCLUSIONE - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI OGNI ALTRO PROFILO.
SENT. 180/99. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - BENEFICIARI - NIPOTI MINORI E <
Testo
E' costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, recante: <>, nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilita' i nipoti minori << e viventi a carico degli ascendenti assicurati>>, che non siano stati formalmente affidati a questi ultimi dagli organi competenti. Invero, posto che la <<'ratio' della reversibilita' dei trattamenti pensionistici consiste nel farne proseguire almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, garantendosi cosi' ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto>>; risulta irragionevole che, mentre i minori formalmente affidati dagli organi competenti - legati da vincoli meno stretti di quelli familiari in linea retta - possono continuare a godere del trattamento del 'de cuius', i minori che vivono a carico dell'ascendente assicurato ne siano esclusi: se, infatti, nel primo caso la ragion d'essere puo' rinvenirsi nella circostanza che l'ambito di famiglia preso in considerazione dal regime generale della previdenza sociale tende ad essere piu' ampio rispetto a quello che fa esclusivo riferimento al matrimonio ed alla filiazione, nel secondo caso l'esclusione non ha alcuna valida giustificazione.
- Cfr. S. nn. 70/1999, 18/1998, 495/1993 e 286/1987.
E' costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, recante: <
- Cfr. S. nn. 70/1999, 18/1998, 495/1993 e 286/1987.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
26/04/1957
n. 818
art. 38
co. 0
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte