Sentenza 181/1999 (ECLI:IT:COST:1999:181)
Massima numero 24739
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
12/05/1999; Decisione del
12/05/1999
Deposito del 20/05/1999; Pubblicazione in G. U. 26/05/1999
Titolo
SENT. 181/99 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA REGIONI E STATO (GIUDIZIO PER) - OGGETTO - CENSURE, ESTRANEE AI MOTIVI DEL RICORSO, PROSPETTATE PER LA PRIMA VOLTA IN MEMORIA - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE.
SENT. 181/99 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA REGIONI E STATO (GIUDIZIO PER) - OGGETTO - CENSURE, ESTRANEE AI MOTIVI DEL RICORSO, PROSPETTATE PER LA PRIMA VOLTA IN MEMORIA - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE.
Testo
Nel giudizio sul conflitto di attribuzione tra Regioni e Stato devono considerarsi tardive, e percio' inammissibili, le censure che, estranee ai motivi del ricorso, vengano prospettate per la prima volta nella memoria depositata in prossimita' dell'udienza. (Nella specie, nel giudizio per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Puglia in relazione alla deliberazione del Collegio regionale di controllo della Corte dei conti n. 1 dell'11 maggio 1998, concernente il programma annuale di controllo da svolgersi ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e di altri atti presupposti dello stesso, la Corte, in base al suddetto principio, ha ritenuto inammissibile la censura con cui, a sostegno della illegittimita' degli atti impugnati, si afferma che l'istituzione dei Collegi regionali di controllo sarebbe avvenuta con un atto di natura regolamentare, quale la deliberazione delle Sezioni riunite n. 1 del 1997, in contrasto con le disposizioni costituzionali poste a garanzia dell'autonomia delle competenze regionali, e in particolare con la riserva assoluta di legge prevista dall'art. 108 Cost.).
Nel giudizio sul conflitto di attribuzione tra Regioni e Stato devono considerarsi tardive, e percio' inammissibili, le censure che, estranee ai motivi del ricorso, vengano prospettate per la prima volta nella memoria depositata in prossimita' dell'udienza. (Nella specie, nel giudizio per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Puglia in relazione alla deliberazione del Collegio regionale di controllo della Corte dei conti n. 1 dell'11 maggio 1998, concernente il programma annuale di controllo da svolgersi ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e di altri atti presupposti dello stesso, la Corte, in base al suddetto principio, ha ritenuto inammissibile la censura con cui, a sostegno della illegittimita' degli atti impugnati, si afferma che l'istituzione dei Collegi regionali di controllo sarebbe avvenuta con un atto di natura regolamentare, quale la deliberazione delle Sezioni riunite n. 1 del 1997, in contrasto con le disposizioni costituzionali poste a garanzia dell'autonomia delle competenze regionali, e in particolare con la riserva assoluta di legge prevista dall'art. 108 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
legge
11/03/1953
n. 87
art. 39
co. 2
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte