Sentenza 181/1999 (ECLI:IT:COST:1999:181)
Massima numero 24740
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  12/05/1999;  Decisione del  12/05/1999
Deposito del 20/05/1999; Pubblicazione in G. U. 26/05/1999
Massime associate alla pronuncia:  24738  24739


Titolo
SENT. 181/99 C. CORTE DEI CONTI - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLE REGIONI - COLLEGI REGIONALI DI CONTROLLO ISTITUITI CON DELIBERAZIONE REGOLAMENTARE DELLE SEZIONI RIUNITE N. 1 DEL 1997 - APPROVAZIONE, DA PARTE DEL COLLEGIO DI CONTROLLO PER LA REGIONE PUGLIA, CON DELIBERAZIONE N. 1 DEL 1998, DEL PROGRAMMA ANNUALE DI CONTROLLO - INCLUSIONE, IN TALE PROGRAMMA, DELL'ESAME DEL RENDICONTO DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1997 E DELLE SERIE STORICHE DEGLI ANNI PRECEDENTI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE PUGLIA, IN RELAZIONE, OLTRE CHE ALLA SU INDICATA DELIBERA, AD ALTRI ATTI DELLE SEZIONI RIUNITE E DI ALTRI ORGANI DELLA CORTE DEI CONTI - LAMENTATA ESORBITANZA DAI LIMITI DELLE COMPETENZE DEL COLLEGIO DI CONTROLLO RISULTANTI DALLA LEGGE 14 GENNAIO 1994, N. 20, E DALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 29 DEL 1995, CON INCIDENZA SULL'AUTONOMIA DELLA REGIONE - ESCLUSIONE - NECESSARIA INTERPRETAZIONE DELLA IMPUGNATA DELIBERA NEL SENSO CHE I SUDDETTI RENDICONTI SONO IN ESSA ASSUNTI A STRUMENTO E NON GIA' AD OGGETTO, COME ERRONEAMENTE PRESUPPOSTO DALLA RICORRENTE, DELLA VERIFICA - CONSEGUENTE INOPPONIBILITA' DELL'ARGOMENTO CHE GLI STESSI RENDICONTI SONO GIA' STATI APPROVATI CON LEGGI DELLA REGIONE - SPETTANZA ALLO STATO, E PER ESSO ALLA CORTE DEI CONTI, DEL POTERE ESERCITATO.

Testo
Nel giudizio sul conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Puglia, nei confronti del Presidente del Consiglio, in relazione alla deliberazione del Collegio regionale della Corte dei conti n. 1 dell'11 maggio 1998, concernente il programma annuale del controllo sulla gestione delle amministrazioni regionali da svolgersi ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e a diversi altri atti presupposti della stessa, deve dichiararsi che spetta allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, Collegio di controllo per la Regione Puglia, procedere, secondo i criteri e per le finalita' indicati in motivazione, all'esame del rendiconto della Regione stessa, relativo all'esercizio finanziario 1997. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, infatti, l'inclusione nel programma di controllo, da parte del provvedimento impugnato, dell'esame del rendiconto della Regione per l'esercizio finanziario 1997, e la estensione dell'esame anche alle serie storiche degli anni precedenti, non possono assumersi a elementi indicativi di un intento della Corte dei conti di procedere ad una verifica del documento contabile in se', e in tal modo esorbitare dalle competenze ad essa assegnate dalla legge n. 20 del 1994, in quanto i consuntivi, nello svolgimento dei riscontri, vengono in realta' assunti semplicemente come strumenti di analisi e comparazione nel controllo sulla gestione dell'amministrazione. Come dimostra la stessa deliberazione impugnata la' dove, nel premettere che costituiranno oggetto di esame, oltre ai rendiconti, anche i corrispondenti bilanci di previsione annuali e pluriennali, indica, quale fine dell'analisi, "quello di verificare gli eventuali scostamenti rispetto ad essi del conto finanziario e di raffrontare, con i programmi approvati, i risultati ottenuti", e conclude che dell'esito delle verifiche "il collegio riferira' al Consiglio regionale della Puglia"; e come confermano anche gli altri atti impugnati, con il richiamo che la deliberazione delle Sezioni riunite del 13 giugno 1997, n. 1, espressamente fa ai "particolari limiti" al compito demandato all'organo di controllo, posti dal succitato art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 20 del 1994, e con la precisazione dell'altra deliberazione delle Sezioni riunite 5 dicembre 1997, n. 1 (paragrafo 2.3), che il compito di riscontro dei Collegi sulle amministrazioni regionali e' finalizzato alla redazione di un referto sull'esercizio 1997 "fondato" sul rendiconto della Regione, e quindi, come e' lecito arguire, non tale da avere ad oggetto il rendiconto stesso. Cosi' inteso, dunque, il programma di controllo in questione, sfugge anche alle altre censure formulate dalla ricorrente: di violazione delle norme degli artt. 5, 121, 123 e 127 Cost., e dell'art. 71 dello statuto della Regione Puglia - che non consentirebbero al Collegio di controllo di interferire nel procedimento legislativo nel quale il conto consuntivo e' esaminato e approvato - e degli artt. 24, secondo comma, 35, primo comma, 5 e 125 Cost., in relazione all'assunto - pur esso fuori di luogo - che con la delibera in questione l'organo di controllo abbia voluto arbitrariamente rifarsi ad un paradigma riconducibile a quello proprio dei giudizi di parificazione previsti dagli artt. 38-43 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, per il rendiconto generale dello Stato, e da altre disposizioni di legge per il rendiconto di talune delle Regioni a statuto speciale.

- V., riguardo alla legge n. 20 del 1994, particolarmente, S. nn. 29/1995 e 470/1997.

Atti oggetto del giudizio

delib. Corte conti - Collegio reg. contr. Puglia  11/05/1998  n. 1  art. 0  co. 0

delib. Corte conti-sez. centr. contr. - ad.pl.    n. 16  art. 0  co. 0

deliberazione sezioni riunite Corte dei conti  13/06/1997  n. 1  art. 0  co. 0

deliberazione sezioni riunite Corte dei conti  05/12/1997  n. 1  art. 0  co. 0

determinazione Corte conti-Sez. contr.aff.com.int.  19/11/1997  n. 0  art. 0  co. 0

delib. Corte conti-sez. centr. contr. - ad.pl.  18/12/1997  n. 5  art. 0  co. 0

deliberazione Corte dei conti - sez. enti locali  19/12/1997  n. 19  art. 0  co. 0

deliberazione sezioni riunite Corte dei conti  22/12/1997  n. 0  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5  co. 2

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 121

Costituzione  art. 123

Costituzione  art. 127

Altri parametri e norme interposte

statuto regione Puglia    n. 0  art. 71  

legge  14/01/1994  n. 20  art. 3    co. 4  

legge  14/01/1994  n. 20  art. 3    co. 5  

legge  14/01/1994  n. 20  art. 3    co. 6