Sentenza 182/1999 (ECLI:IT:COST:1999:182)
Massima numero 24686
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
12/05/1999; Decisione del
12/05/1999
Deposito del 20/05/1999; Pubblicazione in G. U. 26/05/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 182/99. PROCEDIMENTO PENALE - TERMINE PER LE INDAGINI PRELIMINARI - RICHIESTA DI PROROGA - CONTENUTO - PREVISIONE DELLA MERA INDICAZIONE DELLE NORME SOSTANZIALI VIOLATE - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA, NONCHE' INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA CHI E' GIA' A CONOSCENZA DEL FATTO ADDEBITATOGLI PER AVER RICEVUTO L'INFORMAZIONE DI GARANZIA E CHI RICEVE COME PRIMO ATTO DEL PROCEDIMENTO LA RICHIESTA DI PROROGA - CONSEGUENTE LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 182/99. PROCEDIMENTO PENALE - TERMINE PER LE INDAGINI PRELIMINARI - RICHIESTA DI PROROGA - CONTENUTO - PREVISIONE DELLA MERA INDICAZIONE DELLE NORME SOSTANZIALI VIOLATE - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA, NONCHE' INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA CHI E' GIA' A CONOSCENZA DEL FATTO ADDEBITATOGLI PER AVER RICEVUTO L'INFORMAZIONE DI GARANZIA E CHI RICEVE COME PRIMO ATTO DEL PROCEDIMENTO LA RICHIESTA DI PROROGA - CONSEGUENTE LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 406, comma 1, cod. proc. pen. - nella parte in cui prevede che la richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari (termine fissato, in via ordinaria, dall'art. 405, comma 2, dello stesso codice, in sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale e' attribuito un reato e' iscritto nel registro delle notizie di reato) debba contenere la mera indicazione delle norme sostanziali violate e non anche la comunicazione delle iscrizioni prescritte dall'art. 335 -, in quanto il rimettente muove da una nozione di contenuto della notizia di reato, quale delineata dalla norma sottoposta al vaglio di legittimita', che non puo' essere condivisa. Infatti, pur dovendosi riconoscere che tale nozione e' la risultante di un indirizzo interpretativo, evocato dal giudice 'a quo' come <>, alla stregua del quale l'<> richiesta dall'art. 406, comma 1, e' assolta con l'indicazione delle ipotesi di reato per le quali vengono svolte le indagini, senza che siano necessarie precisazioni temporali o spaziali del fatto, che sono, invece, prescritte per l'informazione di garanzia, e' altresi' vero che la mancanza di uniforme determinazione da parte del legislatore del contenuto della notizia di reato e' funzionale alle finalita', definibili sulla base del necessario rispetto della parita' delle parti; in un regime in cui il dovere di compiere ogni attivita' necessaria per l'esercizio dell'azione penale va contemperato con il dovere, gravante sul pubblico ministero, di esercitare ogni sua iniziativa in modo tale da consentire all'indagato di conoscere le ragioni dell'iniziativa medesima: solo cosi', infatti, sara' reso possibile all'interessato contraddire le ragioni addotte dal titolare dell'azione penale. Pertanto, nel caso della richiesta di proroga del termine per condurre le indagini preliminari, e' inevitabile concludere che la stessa apparente genericita' delle condizioni richieste per la proroga presuppone che la 'notitia criminis' rechi quelle indicazioni di spazio e di tempo necessarie perche' l'indagato possa effettivamente esercitare il diritto di difesa garantitogli dall'art. 406, comma 3, secondo quel modello <> che e' indicato dall'art. 369; modello che, considerato il complessivo assetto disciplinante la materia, risulta conforme al dettato costituzionale.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 406, comma 1, cod. proc. pen. - nella parte in cui prevede che la richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari (termine fissato, in via ordinaria, dall'art. 405, comma 2, dello stesso codice, in sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale e' attribuito un reato e' iscritto nel registro delle notizie di reato) debba contenere la mera indicazione delle norme sostanziali violate e non anche la comunicazione delle iscrizioni prescritte dall'art. 335 -, in quanto il rimettente muove da una nozione di contenuto della notizia di reato, quale delineata dalla norma sottoposta al vaglio di legittimita', che non puo' essere condivisa. Infatti, pur dovendosi riconoscere che tale nozione e' la risultante di un indirizzo interpretativo, evocato dal giudice 'a quo' come <
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 406
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte