Ordinanza 183/1999 (ECLI:IT:COST:1999:183)
Massima numero 24687
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  12/05/1999;  Decisione del  12/05/1999
Deposito del 20/05/1999; Pubblicazione in G. U. 26/05/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 183/99. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE - RICHIESTA AI CONSIGLI DELL'ORDINE COMPETENTI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI - RIGETTO - IMPUGNAZIONE DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - POSSIBILITA' PER I PUBBLICI DIPENDENTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DI ISCRIVERSI AGLI ALBI PROFESSIONALI ED ESERCITARE LE LIBERE PROFESSIONI, AI SENSI DELLA NORMA DENUNCIATA - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA, NONCHE' LESIONE DELL'AUTONOMIA E DELL'INDIPENDENZA DEL DIFENSORE - POSSIBILITA' PER IL PUBBLICO IMPIEGATO CHE SVOLGE L'ATTIVITA' DI AVVOCATO DI ENTRARE IN CONFLITTO DI INTERESSI CON L'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA - AVVISO AI SINGOLI CONSIGLI DELL'ORDINE, AUTORI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI, DELL'AVVENUTO DEPOSITO DEL RICORSO E DELLA FISSAZIONE DELL'UDIENZA - OMISSIONE - ABNORMITA' DEL PROCEDIMENTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto, premesso che - anche a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine <> del Consiglio nazionale forense quale giudice speciale - la asserita natura giurisdizionale del procedimento che vi si svolge comporta comunque che esso sia indefettibilmente improntato al rispetto delle garanzie minime del contraddittorio; e considerato che il Consiglio dell'ordine il cui provvedimento e' sottoposto a reclamo, essendo parte necessaria in quel giudizio, deve essere messo in condizione di prendervi parte, almeno mediante l'esecuzione degli adempimenti di cui agli artt. 60 e 61 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 sull'ordinamento della professione di avvocato); il mancato compimento, nel caso di specie, dell'attivita' minima necessaria a porre le parti in rapporto tra loro (e con il giudice), determina una abnormita' del procedimento rilevabile 'ictu oculi' e preclusiva della possibilita' di esame della questione di costituzionalita' proposta con riguardo alla disciplina del rapporto in contestazione.

- Cfr., tra le molte, O. n. 423/1994 e S. n. 498/1993.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/1996  n. 662  art. 1  co. 56

legge  23/12/1996  n. 662  art. 1  co. 56

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 54

Costituzione  art. 70

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 98

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 104

Altri parametri e norme interposte