Ordinanza 184/1999 (ECLI:IT:COST:1999:184)
Massima numero 24747
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
12/05/1999; Decisione del
12/05/1999
Deposito del 20/05/1999; Pubblicazione in G. U. 26/05/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 184/99. CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI - DETERMINAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ALL'IMPIEGO DI MANODOPERA PER OGNI AZIENDA AGRICOLA - IRRILEVANZA DELLE DIFFERENZE TRA I DIVERSI TIPI DI COLTURA - DEDOTTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPRENDITORI AGRICOLI CON INCIDENZA SULLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 184/99. CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI - DETERMINAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ALL'IMPIEGO DI MANODOPERA PER OGNI AZIENDA AGRICOLA - IRRILEVANZA DELLE DIFFERENZE TRA I DIVERSI TIPI DI COLTURA - DEDOTTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPRENDITORI AGRICOLI CON INCIDENZA SULLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto, considerato che i dubbi di legittimita' costituzionale investono le norme che disciplinano i contributi previdenziali in agricoltura, stabiliti sulla base dell'impiego di manodopera; ed altresi' che il criterio contributivo commisurato al numero dei lavoratori occupati, alla durata, alla quantita' ed alla retribuzione del lavoro prestato risponde ad un principio generale del sistema previdenziale che il legislatore ha predisposto per assicurare ai lavoratori prestazioni rispondenti alla garanzia costituzionale di protezione sociale; una disciplina speciale di agevolazione ha carattere derogatorio e non puo' essere assunta quale termine di comparazione per la valutazione della disparita' di trattamento rispetto alla disciplina generale, ai fini dell'estensione della medesima agevolazione ad altre situazioni. Peraltro, nemmeno sussiste la denunciata violazione della liberta' di iniziativa economica privata, che garantisce la scelta e lo svolgimento delle attivita' economiche senza restrizioni arbitrarie, ma non anche la redditivita' delle aziende mediante un criterio di commisurazione dei contributi previdenziali diverso da quello ragionevolmente previsto dalla disciplina comune. - Cfr. S. n. 354/1992, nella quale si afferma che il legislatore, <> - Sulla possibilita' di assumere una disciplina speciale di agevolazione quale termine di comparazione per la valutazione della disparita' di trattamento rispetto alla disciplina generale, v. S. nn. 272/1994 e 216/1993, 'ex plurimis'. - Sulla liberta' di iniziativa economica privata, cfr., tra le molte, S. nn. 622/1987 e 12/1963. - V., inoltre, S. n. 65/1962, con la quale e' stato dichiarato illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., lo speciale criterio di determinazione ed accertamento dei contributi previdenziali in agricoltura (quale risultava dagli artt. 4 e 5 del regio decreto 24settembre 1940, n. 1949 e dall'art. 5 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59), sulla base della estensione e del tipo di coltura praticato nelle diverse province e zone agricole (ettaro-coltura), anziche' sulla base dell'impiego effettivo di manodopera per ogni azienda agricola, <>.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto, considerato che i dubbi di legittimita' costituzionale investono le norme che disciplinano i contributi previdenziali in agricoltura, stabiliti sulla base dell'impiego di manodopera; ed altresi' che il criterio contributivo commisurato al numero dei lavoratori occupati, alla durata, alla quantita' ed alla retribuzione del lavoro prestato risponde ad un principio generale del sistema previdenziale che il legislatore ha predisposto per assicurare ai lavoratori prestazioni rispondenti alla garanzia costituzionale di protezione sociale; una disciplina speciale di agevolazione ha carattere derogatorio e non puo' essere assunta quale termine di comparazione per la valutazione della disparita' di trattamento rispetto alla disciplina generale, ai fini dell'estensione della medesima agevolazione ad altre situazioni. Peraltro, nemmeno sussiste la denunciata violazione della liberta' di iniziativa economica privata, che garantisce la scelta e lo svolgimento delle attivita' economiche senza restrizioni arbitrarie, ma non anche la redditivita' delle aziende mediante un criterio di commisurazione dei contributi previdenziali diverso da quello ragionevolmente previsto dalla disciplina comune. - Cfr. S. n. 354/1992, nella quale si afferma che il legislatore, <
Atti oggetto del giudizio
regio decreto legge
28/11/1938
n. 2138
art. 0
co. 0
decreto legislativo
11/08/1993
n. 375
art. 2
co. 0
decreto legislativo
11/08/1993
n. 375
art. 3
co. 0
decreto legislativo
11/08/1993
n. 375
art. 4
co. 0
decreto legislativo
11/08/1993
n. 375
art. 5
co. 0
decreto legislativo
11/08/1993
n. 375
art. 6
co. 0
decreto legislativo
11/08/1993
n. 375
art. 8
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte