Sentenza 185/1999 (ECLI:IT:COST:1999:185)
Massima numero 24748
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  13/05/1999;  Decisione del  13/05/1999
Deposito del 25/05/1999; Pubblicazione in G. U. 02/06/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 185/99. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE LIGURIA - ATTRIBUZIONE, CON LEGGE REGIONALE, A MODIFICA ED INTEGRAZIONE DI LEGGE PRECEDENTE, AL PERSONALE DELLE VI, VII ED VIII QUALIFICA, DI COMPITI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, NONCHE', IN DIFETTO DI APPOSITE CLAUSOLE CONTRATTUALI, DI COMPITI DI VIGILANZA SULLE ATTIVITA' ESPLETATE DALLA REGIONE, ED INOLTRE, A TAL FINE, DI UNA SPECIALE INDENNITA' - PREVISIONE, ALTRESI', PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL GONFALONE, ANCHE IN CIO' AL DI FUORI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, DI UN COMPENSO GIORNALIERO - RICONOSCIUTO CONTRASTO CON PRINCIPI FONDAMENTALI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DELLE LEGGI STATALI SUL PUBBLICO IMPIEGO, CON CONSEGUENTE SCONFINAMENTO DAI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Per violazione dei limiti posti, in forza dell'art. 117 Cost., all'esercizio della potesta' legislativa delle Regioni a statuto ordinario, dai principi fondamentali delle leggi dello Stato, deve essere dichiarata illegittima, su ricorso del Presidente del Consiglio, la legge della Regione Liguria, riapprovata il 21 ottobre 1997, recante integrazioni e modifiche alla precedente legge regionale 27 agosto 1984, n. 44, riguardo al personale regionale della VI, VII e VIII qualifica. Nella parte relativa alla previsione, per tale personale, negli artt. 1 e 2, di compiti di polizia giudiziaria, la legge censurata collide infatti con il combinato disposto degli artt. 55 e 57 cod. proc. pen., per cui l'attribuzione di tali funzioni e' riservata a "leggi e regolamenti" che, in quanto attinenti alla sicurezza pubblica, debbono essere esclusivamente di fonte statale. Mentre, nelle parti relative all'attribuzione, al suddetto personale, negli stessi artt. 1 e 2, in difetto di apposite clausole contrattuali, di "compiti di vigilanza sulle attivita' espletate dalla Regione", e delle corrispondenti indennita' spettanti, a tal fine, per contrattazione collettiva, esclusivamente al personale della V qualifica, la stessa legge si pone in contrasto con i principi fondamentali della disciplina del pubblico impiego stabiliti dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, e dagli artt. 2, commi 2 e 3, 45 e 49, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, - l'art. 2, comma 3, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - secondo i quali i rapporti di lavoro e, in particolare, il trattamento economico fondamentale e accessorio, sono regolati e definiti dai contratti collettivi. Principi su cui si fonda, nel caso, una 'ratio decidendi' senza dubbio applicabile anche alla previsione, nell'art. 3 della impugnata delibera legislativa, di un compenso giornaliero per il personale che espleta il servizio del gonfalone.

- Riguardo ai principi concernenti le funzioni di polizia giudiziaria, v. S. nn. 115/1995 e 218/1988; per quelli relativi al pubblico impiego, cfr. S. nn. 352/1996 e 292/1995.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  21/10/1997  n. 0  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

codice di procedura penale (nuovo)    n. 0  art. 55  

codice di procedura penale (nuovo)    n. 0  art. 57  

legge  23/10/1992  n. 421  art. 2    co. 1  lett. a)

decreto legislativo  03/02/1993  n. 29  art. 2    co. 2  

decreto legislativo  03/02/1993  n. 29  art. 2    co. 3  

decreto legislativo  31/03/1998  n. 80  art. 2  

decreto legislativo  03/02/1993  n. 29  art. 45  

decreto legislativo  03/02/1993  n. 29  art. 49