Sentenza 186/1999 (ECLI:IT:COST:1999:186)
Massima numero 24751
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  13/05/1999;  Decisione del  13/05/1999
Deposito del 25/05/1999; Pubblicazione in G. U. 02/06/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 186/99. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - DISPOSIZIONI A COMPLETAMENTO DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL 1997 - COMMISSARIO GOVERNATIVO DELEGATO PROVVISORIAMENTE ALLA RISCOSSIONE - FACOLTA' DEL MINISTRO DELLE FINANZE, D'INTESA CON IL MINISTRO DEL TESORO E SENTITA L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE INTERESSATA, DI ESONERARLO, IN SITUAZIONI PARTICOLARI, DALL'OBBLIGO DEL "NON RISCOSSO COME RISCOSSO" - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSO DALLA REGIONE SICILIANA - ASSERITA INCIDENZA SULLA POTESTA' LEGISLATIVA CONCORRENTE E SULL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA RICORRENTE, OLTRE CHE SUL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - ESCLUSIONE - MANCATA CONSIDERAZIONE, NELLA FORMULAZIONE DELLA QUESTIONE, DELLE NORME DI LEGGE REGIONALE, CONFORMI AI PRINCIPI DELLO STATUTO SPECIALE, DELLE NORME DI ATTUAZIONE STATUTARIA E DELLE LEGGI DELLO STATO IN MATERIA, DALLE QUALI IN REALTA' DIPENDE L'EFFICACIA DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA NELL'AMBITO DELLA REGIONE SICILIANA, E CHE, IN TALE AMBITO, PREVEDONO L'ESERCIZIO DEL POTERE DI ESONERO IN QUESTIONE DA PARTE DELL'ASSESSORE REGIONALE PER IL BILANCIO E LE FINANZE, ANCHE SE CON LA NECESSARIA PREVENTIVA CONSULTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata con ricorso della Regione Siciliana, per violazione degli artt. 17 e 36 dello statuto speciale e delle norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nei confronti dell'art. 5, comma 1, lettera a), del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e contenente disposizioni a completamento della manovra di finanza pubblica per il 1997) che, modificando l'art. 26 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, prevede la facolta' del Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro e sentita l'amministrazione regionale interessata, di stabilire con proprio decreto, in situazioni particolari, l'esonero del commissario governativo delegato provvisoriamente, a norma dell'art. 24 dello stesso d.P.R. n. 43, alla riscossione dei tributi, dall'obbligo - dall'art. 26 gia' ribadito anche nell'ipotesi 'de qua' - del "non riscosso come riscosso". Se se ne ricostruisce esattamente la portata, infatti, la disposizione impugnata risulta immune dalle censure mossele. Atteso che, per quanto riguarda la introdotta possibilita' di esonero del commissario governativo dal suddetto obbligo, va considerato che l'efficacia, della norma statale censurata, nell'ambito della Regione Siciliana - fino ad eventuali nuovi interventi legislativi regionali - dipende proprio da cio' che hanno disposto, in armonia con il sistema delle norme statutarie, attraverso il "rinvio mobile" alle disposizioni del d.P.R. n. 43 del 1988, e alle "successive modifiche" delle stesse - nell'esercizio della competenza della Regione in ordine alla istituzione e alla disciplina del servizio di riscossione dei tributi riconosciutale, nei limiti dei principi ivi indicati, dall'art. 132 del d.P.R. n. 43 del 1988 -, l'art. 1, in generale, e l'art. 18, comma 3 - con specifico riferimento, tra gli altri, agli artt. 24 e 26 del d.P.R. n. 43 del 1988 - della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35. Mentre, per quanto riguarda l'autorita' cui compete il potere di esonero, dal fatto che tale potere si esercita mediante atti di natura senza dubbio amministrativa e non normativa, e dalle statuizioni dell'art. 2, comma 1, della stessa legge regionale n. 35 del 1990 - conformi al sistema risultante dallo statuto speciale (art. 20) e dalle norme di attuazione (art. 8 del d.P.R. n. 1074 del 1965 - secondo cui le attribuzioni del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro previste dal d.P.R. n. 43 del 1988, e successive modifiche, di competenza regionale, in quanto non diversamente disposto, sono svolte dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, si desume pianamente che anche la potesta' di esonero in questione, attribuita dalla disposizione impugnata al Ministro delle finanze (d'intesa con quello del tesoro) e' esercitata in Sicilia, cioe' con riguardo ai commissari governativi nominati per gli ambiti di riscossione inclusi nel territorio siciliano, dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, al quale, del resto, a norma dell'art. 18, comma 2, della stessa legge regionale n. 35 del 1990, gia' spetta la nomina del commissario governativo. Ne' in contrario puo' trarsi argomento dalla previsione, nella disposizione impugnata, del parere obbligatorio dell'"amministrazione regionale interessata", giacche' l'esistenza, in Sicilia, di una potesta' regionale concorrente in materia di riscossione dei tributi - potesta' che si traduce nell'esercizio, da parte dell'amministrazione regionale, dei compiti, inerenti alla riscossione, che le legge attribuisce, per il restante territorio nazionale, all'amministrazione statale - non consente di sostenere che tale previsione sia riferibile alla ricorrente. Anche se deve ritenersi, in forza del principio di leale collaborazione, che, poiche' in Sicilia il servizio di riscossione, benche' istituito e disciplinato dalla Regione, opera anche riguardo a gettiti tributari riservati, sia pure in via eccezionale, allo Stato (art. 36, secondo comma, dello statuto, e art. 2, primo comma, seconda parte, del d.P.R. n. 1074 del 1965) il provvedimento regionale con cui si disponga l'esonero in questione presupponga a sua volta la preventiva consultazione dell'amministrazione statale delle finanze. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 17

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 0