Sentenza 187/1999 (ECLI:IT:COST:1999:187)
Massima numero 24750
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
13/05/1999; Decisione del
13/05/1999
Deposito del 25/05/1999; Pubblicazione in G. U. 02/06/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 187/99. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - RAPPORTI TRA STATO E REGIONE SICILIANA RIGUARDO ALLE ENTRATE DA RISCUOTERSI NEL TERRITORIO REGIONALE - SPETTANZA ALLO STATO, PRETESA IN ISTANZA, ED ATTI CONSEGUENZIALI, DEL PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI, DEL PROVENTO DI PENA PECUNIARIA IRROGATA CON DECRETO DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA AD UN AGENTE CONTABILE DELL'ENASARCO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE, PER LAMENTATA VIOLAZIONE DI NORME DELLO STATUTO SPECIALE E DI ATTUAZIONE STATUTARIA - ESCLUSIONE - NON COMPRENSIBILITA' DEL PROVENTO IN QUESTIONE TRA LE ENTRATE TRIBUTARIE E TRA QUELLE AD ALTRO TITOLO SPETTANTI ALLA REGIONE - REIEZIONE DEL RICORSO - ASSORBIMENTO DI CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE.
SENT. 187/99. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - RAPPORTI TRA STATO E REGIONE SICILIANA RIGUARDO ALLE ENTRATE DA RISCUOTERSI NEL TERRITORIO REGIONALE - SPETTANZA ALLO STATO, PRETESA IN ISTANZA, ED ATTI CONSEGUENZIALI, DEL PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI, DEL PROVENTO DI PENA PECUNIARIA IRROGATA CON DECRETO DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA AD UN AGENTE CONTABILE DELL'ENASARCO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE, PER LAMENTATA VIOLAZIONE DI NORME DELLO STATUTO SPECIALE E DI ATTUAZIONE STATUTARIA - ESCLUSIONE - NON COMPRENSIBILITA' DEL PROVENTO IN QUESTIONE TRA LE ENTRATE TRIBUTARIE E TRA QUELLE AD ALTRO TITOLO SPETTANTI ALLA REGIONE - REIEZIONE DEL RICORSO - ASSORBIMENTO DI CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE.
Testo
A decisione del conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione siciliana - assorbita nel merito la proposta istanza di sospensione - deve dichiararsi che spetta allo Stato far propria l'entrata derivante dalla sanzione pecuniaria irrogata con decreto di condanna n. 1/96 dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, per omessa presentazione di conti giudiziali, all'agente contabile di un ente nazionale di assistenza (ENASARCO). Non possono quindi essere annullati ne' l'istanza con cui il Procuratore regionale della Corte dei conti presso la Regione siciliana ha chiesto, ai sensi dell'art. 476, comma 2, cod. proc. civ., che il suddetto decreto venisse rilasciato con formula esecutiva "in favore dell'erario statale", ne' gli altri atti, ad essa conseguenziali, anche impugnati dalla ricorrente. Sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo, infatti, il provento della suddetta sanzione, anche se la relativa riscossione avviene nel territorio regionale, non puo' considerarsi entrata di spettanza della Regione siciliana, giacche' esso non puo' essere annoverato ne' tra le "entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio", di cui all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, e neppure tra le entrate "derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative e penali", di cui all'art. 3 dello stesso decreto, il quale anche, come si desume dal richiamo testuale agli "interessi di mora" e alle "soprattasse", e dalla connessione sistematica con il successivo art. 4 - che si riferisce anch'esso, come il citato art. 2, ad entrate relative a "fattispecie tributarie" - presuppone il carattere tributario dell'entrata stessa. Non diversa, del resto, sarebbe la conclusione, ove si ritenesse che il predetto art. 3 sia riferibile anche alle entrate di cui alla lettera a) dell'art. 1 del decreto n. 1074 del 1965, - e cioe' a quelle derivanti dai beni demaniali e patrimoniali della Regione o connesse all'attivita' amministrativa di sua competenza - in quanto il provento della sanzione pecuniaria in questione non potrebbe comunque, per i suoi caratteri, essere sussunto nel loro ambito.
A decisione del conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione siciliana - assorbita nel merito la proposta istanza di sospensione - deve dichiararsi che spetta allo Stato far propria l'entrata derivante dalla sanzione pecuniaria irrogata con decreto di condanna n. 1/96 dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, per omessa presentazione di conti giudiziali, all'agente contabile di un ente nazionale di assistenza (ENASARCO). Non possono quindi essere annullati ne' l'istanza con cui il Procuratore regionale della Corte dei conti presso la Regione siciliana ha chiesto, ai sensi dell'art. 476, comma 2, cod. proc. civ., che il suddetto decreto venisse rilasciato con formula esecutiva "in favore dell'erario statale", ne' gli altri atti, ad essa conseguenziali, anche impugnati dalla ricorrente. Sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo, infatti, il provento della suddetta sanzione, anche se la relativa riscossione avviene nel territorio regionale, non puo' considerarsi entrata di spettanza della Regione siciliana, giacche' esso non puo' essere annoverato ne' tra le "entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio", di cui all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, e neppure tra le entrate "derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative e penali", di cui all'art. 3 dello stesso decreto, il quale anche, come si desume dal richiamo testuale agli "interessi di mora" e alle "soprattasse", e dalla connessione sistematica con il successivo art. 4 - che si riferisce anch'esso, come il citato art. 2, ad entrate relative a "fattispecie tributarie" - presuppone il carattere tributario dell'entrata stessa. Non diversa, del resto, sarebbe la conclusione, ove si ritenesse che il predetto art. 3 sia riferibile anche alle entrate di cui alla lettera a) dell'art. 1 del decreto n. 1074 del 1965, - e cioe' a quelle derivanti dai beni demaniali e patrimoniali della Regione o connesse all'attivita' amministrativa di sua competenza - in quanto il provento della sanzione pecuniaria in questione non potrebbe comunque, per i suoi caratteri, essere sussunto nel loro ambito.
Atti oggetto del giudizio
istanza Proc.reg.Corte dei conti - sez.reg.Sicilia
18/03/1997
n. 3652
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 1
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 3
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 4