Ordinanza 190/1999 (ECLI:IT:COST:1999:190)
Massima numero 24693
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
13/05/1999; Decisione del
13/05/1999
Deposito del 25/05/1999; Pubblicazione in G. U. 02/06/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 190/99. TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA SUI REDDITI PER RENDITE DA "FABBRICATI A DESTINAZIONE SPECIALE" - VALORE DELL'IMMOBILE A FINI FISCALI - DETERMINAZIONE, PER L'I.C.I. E PER L'IMPOSTA DI REGISTRO, MEDIANTE APPLICAZIONE DI MOLTIPLICATORE FISSO ALLE RENDITE CATASTALI E, PER L'IMPOSTA SUI REDDITI, MEDIANTE STIMA DIRETTA DA PARTE DELL'U.T.E. - DIVERSITA' DEGLI IMPORTI RISULTANTI, RISPETTO AD UNO STESSO IMMOBILE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 190/99. TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA SUI REDDITI PER RENDITE DA "FABBRICATI A DESTINAZIONE SPECIALE" - VALORE DELL'IMMOBILE A FINI FISCALI - DETERMINAZIONE, PER L'I.C.I. E PER L'IMPOSTA DI REGISTRO, MEDIANTE APPLICAZIONE DI MOLTIPLICATORE FISSO ALLE RENDITE CATASTALI E, PER L'IMPOSTA SUI REDDITI, MEDIANTE STIMA DIRETTA DA PARTE DELL'U.T.E. - DIVERSITA' DEGLI IMPORTI RISULTANTI, RISPETTO AD UNO STESSO IMMOBILE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e 52, ultimo comma, primo periodo, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del t.u. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevate con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost..
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e 52, ultimo comma, primo periodo, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del t.u. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevate con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost..
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/12/1992
n. 504
art. 5
co. 2
decreto del Presidente della Repubblica
26/04/1986
n. 131
art. 52
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte