Sentenza 195/1999 (ECLI:IT:COST:1999:195)
Massima numero 24727
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
24/05/1999; Decisione del
24/05/1999
Deposito del 28/05/1999; Pubblicazione in G. U. 02/06/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 195/99. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO - INDENNITA' DI BUONUSCITA - IPOTESI DI DECESSO DEL LAVORATORE IN SERVIZIO - MANCANZA DEI BENEFICIARI INDICATI NELLA NORMA DENUNCIATA - IMPOSSIBILITA' CHE LA PREDETTA INDENNITA' FORMI OGGETTO DI SUCCESSIONE PER TESTAMENTO O, IN MANCANZA, PER LEGGE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA I DIPENDENTI DELL'ENTE FERROVIE DELLO STATO E LE ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI SUBORDINATI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRO PROFILO.
SENT. 195/99. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO - INDENNITA' DI BUONUSCITA - IPOTESI DI DECESSO DEL LAVORATORE IN SERVIZIO - MANCANZA DEI BENEFICIARI INDICATI NELLA NORMA DENUNCIATA - IMPOSSIBILITA' CHE LA PREDETTA INDENNITA' FORMI OGGETTO DI SUCCESSIONE PER TESTAMENTO O, IN MANCANZA, PER LEGGE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA I DIPENDENTI DELL'ENTE FERROVIE DELLO STATO E LE ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI SUBORDINATI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRO PROFILO.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 16 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), nella parte in cui esclude che, nell'assenza dei beneficiari ivi indicati, l'indennita' di buonuscita formi oggetto di successione per testamento o, in mancanza, per legge. Infatti, posto che le predette indennita' costituiscono una porzione del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione e' differita - in funzione previdenziale - al fine di agevolare la selezione di eventuali difficolta' economiche che possano insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione, e che tale funzione assume rilievo in ragione della peculiare integrazione di quei soggetti nel nucleo familiare del 'de cuius', dal quale essi ricevevano un sostentamento, venuto a cessare in tutto o in parte dopo la sua morte; appare evidente che in assenza dei soggetti stessi la menzionata funzione previdenziale perde quella rilevanza tipica, espandendosi in tutta la sua portata la natura retributiva dell'indennita'; con la conseguenza che la devoluzione 'mortis causa' di questa deve rimanere soggetta alle generali regole successorie. Pertanto, data la connotazione unitaria, per natura e per funzione, di tutte le indennita' di fine rapporto, <>. - Cfr., tra le molte, S. nn. 243/1993 e 99/1993, con le quali, all'esito di una complessa fase di evoluzione giurisprudenziale, la Corte <>. - In ordine alle pronunce di illegittimita' costituzionale delle analoghe normative disciplinanti l'attribuzione ai superstiti nella forma indiretta delle diverse indennita' di fine rapporto nei settori privati e pubblici, v., in particolare, S. nn. 243/1997, 106/1996, 319/1991, 471/1989, 8/1972. red.: G. Leo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 16 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), nella parte in cui esclude che, nell'assenza dei beneficiari ivi indicati, l'indennita' di buonuscita formi oggetto di successione per testamento o, in mancanza, per legge. Infatti, posto che le predette indennita' costituiscono una porzione del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione e' differita - in funzione previdenziale - al fine di agevolare la selezione di eventuali difficolta' economiche che possano insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione, e che tale funzione assume rilievo in ragione della peculiare integrazione di quei soggetti nel nucleo familiare del 'de cuius', dal quale essi ricevevano un sostentamento, venuto a cessare in tutto o in parte dopo la sua morte; appare evidente che in assenza dei soggetti stessi la menzionata funzione previdenziale perde quella rilevanza tipica, espandendosi in tutta la sua portata la natura retributiva dell'indennita'; con la conseguenza che la devoluzione 'mortis causa' di questa deve rimanere soggetta alle generali regole successorie. Pertanto, data la connotazione unitaria, per natura e per funzione, di tutte le indennita' di fine rapporto, <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte