Sentenza 196/1999 (ECLI:IT:COST:1999:196)
Massima numero 24912
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  24/05/1999;  Decisione del  24/05/1999
Deposito del 28/05/1999; Pubblicazione in G. U. 02/06/1999
Massime associate alla pronuncia:  24913


Titolo
SENT. 196/99 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - DIVERGENZE, AL RIGUARDO, TRA LA DECISIONE DELL'AUTORITA' RIMETTENTE AI FINI DELLA APPLICABILITA' DELLA NORMA NEL GIUDIZIO 'A QUO', E LA DECISIONE ADOTTATA DALLA CORTE SUL MERITO - INCIDENZA SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - ESCLUSIONE.

Testo
Nell'ipotesi in cui, nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, la interpretazione, non implausibile, in base alla quale l'autorita' rimettente abbia ritenuto la disposizione impugnata, prima che incostituzionale, applicabile nel giudizio di provenienza, non risulti condivisa nella decisione della Corte sul merito, non per questo la sollevata questione puo' essere ritenuta priva di rilevanza. (Principio affermato riguardo alla questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 38, quarto comma, e 116 Cost., dell'art. 13, sesto comma, primo e secondo periodo, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro sull'artigianato) per la ritenuta prevalenza, in forza della norma censurata, anche agli effetti previdenziali, della nozione di impresa artigiana contenuta nelle leggi delle Regioni a statuto speciale su quella contenuta nella legge statale).

- V. la seguente massima B.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23