Sentenza 65/2022 (ECLI:IT:COST:2022:65)
Massima numero 44639
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  26/01/2022;  Decisione del  26/01/2022
Deposito del 10/03/2022; Pubblicazione in G. U. 16/03/2022
Massime associate alla pronuncia:  44638


Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Interpretazione della norma censurata - Canone ermeneutico preminente - Principio di supremazia costituzionale (nel caso di specie: non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale della norma censurata per asserita omissione della previsione per cui il piano del consumatore possa prevedere, alle medesime condizioni, anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione). (Classif. 112006).

Testo

L'incertezza interpretativa e il dubbio di legittimità costituzionale si dileguano una volta che si sia adottato, quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale che impone all'interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme a Costituzione. (Precedenti: S. 206/2015 - mass. 38569; S. 198/2003 - mass. 27736; S. 316/2001 - mass. 26528; S. 113/2000 - mass. 25223).


(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Livorno, sez. civ., in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 8, comma 1-bis, della legge n. 3 del 2012, come introdotto dall'art. 4-ter, comma 1, lett. d), del d.l. n. 137 del 2020, come conv., il quale non prevede espressamente che il piano del consumatore possa consentire, alle medesime condizioni, anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione. È la stessa ratio della disposizione censurata ad attrarre, in via ermeneutica, nel contenuto della norma qualunque debito, per il quale la modalità solutoria o la garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione pro solvendo del credito, ivi inclusa l'ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata. La norma, così ricostruita, dà piena attuazione allo spirito della legge, finalizzata alla protezione di un soggetto contrattualmente e socialmente debole, qual è il consumatore sovraindebitato, nonché al rispetto della par condicio creditorum. Al contempo, essa è conforme al canone dell'interpretazione sistematica, là dove si coordina con le disposizioni codicistiche, che fanno discendere dal provvedimento giudiziale di assegnazione del credito il medesimo effetto traslativo che può scaturire da una cessione volontaria).



Atti oggetto del giudizio

legge  27/01/2012  n. 3  art. 8  co. 1

decreto-legge  28/10/2020  n. 137  art. 4  co. 1

legge  18/12/2020  n. 176  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte