Sentenza 196/1999 (ECLI:IT:COST:1999:196)
Massima numero 24913
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
24/05/1999; Decisione del
24/05/1999
Deposito del 28/05/1999; Pubblicazione in G. U. 02/06/1999
Massime associate alla pronuncia:
24912
Titolo
SENT. 196/99 B. ARTIGIANATO - LEGGE QUADRO - RITENUTA RILEVANZA, ANCHE AI FINI PREVIDENZIALI, DELLA NOZIONE DI IMPRESA ARTIGIANA CONTENUTA NELLE LEGGI DELLE REGIONI TITOLARI DI COMPETENZA PRIMARIA IN MATERIA DI ARTIGIANATO (NELLA SPECIE: REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA) - DEDOTTA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA IMPRESE AVENTI CARATTERISTICHE UNIFORMI, IN MATERIA (COME QUELLA PREVIDENZIALE) RISERVATA ALLA LEGGE DELLO STATO - POSSIBILITA', E CONSEGUENTE NECESSITA', DI INTERPRETARE LA DISPOSIZIONE IMPUGNATA IN SENSO NON INCOSTITUZIONALE, DIVERSO DA QUELLO AD ESSA ATTRIBUITO DALL'AUTORITA' RIMETTENTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 196/99 B. ARTIGIANATO - LEGGE QUADRO - RITENUTA RILEVANZA, ANCHE AI FINI PREVIDENZIALI, DELLA NOZIONE DI IMPRESA ARTIGIANA CONTENUTA NELLE LEGGI DELLE REGIONI TITOLARI DI COMPETENZA PRIMARIA IN MATERIA DI ARTIGIANATO (NELLA SPECIE: REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA) - DEDOTTA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA IMPRESE AVENTI CARATTERISTICHE UNIFORMI, IN MATERIA (COME QUELLA PREVIDENZIALE) RISERVATA ALLA LEGGE DELLO STATO - POSSIBILITA', E CONSEGUENTE NECESSITA', DI INTERPRETARE LA DISPOSIZIONE IMPUGNATA IN SENSO NON INCOSTITUZIONALE, DIVERSO DA QUELLO AD ESSA ATTRIBUITO DALL'AUTORITA' RIMETTENTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 38, quarto comma, e 116 Cost. - ll'art. 13, sesto comma, primo e secondo periodo, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro sull'artigianato), il quale, escludendo l'applicabilita' delle altre disposizioni della stessa legge nel territorio delle Regioni a statuto speciale, titolari - come nel caso di specie, la Regione Friuli-Venezia Giulia - di competenza primaria in materia di artigianato, e attribuendo efficacia a tutti gli effetti di legge alla iscrizione negli albi delle imprese artigiane disciplinati da dette Regioni, determinerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento fra imprese aventi caratteristiche omogenee, nella materia previdenziale, riservata alla competenza dello Stato e sottratta alla competenza (salvo quella meramente integrativa e di attuazione) delle predette Regioni. Infatti la prima parte della disposizione, che dichiara non applicabili nel territorio di dette Regioni a statuto speciale le norme della stessa legge n. 443 del 1985, puo', e quindi deve - giacche' se cosi' non fosse, la eccezione di incostituzionalita' dovrebbe essere riconosciuta fondata - essere interpretata nel senso di escludere l'applicabilita' di quelle disposizioni che, concernendo la disciplina della materia dell'artigianato, sono, nelle predette Regioni, sostituite dalle norme dettate da queste nell'esercizio della loro competenza primaria, e non nel senso che, ai fini della disciplina di rapporti estranei alla predetta materia, e afferenti alla materia previdenziale, di competenza statale, possano valere nei territori delle Regioni ad autonomia differenziata, riguardo alla nozione dell'impresa artigiana, le norme regionali (nella specie, artt. 5 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 24 febbraio 1970, n. 3 e 3 della legge della stessa Regione 10 aprile 1972, n. 17), anziche' i principi e le norme ricavabili dalla legislazione statale (art. 3, secondo comma, della stessa legge n. 443 del 1985). Ed altresi', la seconda proposizione contenuta nella disposizione impugnata non va intesa nel senso che all'impresa iscritta nell'albo delle imprese artigiane di una di tali Regioni possa applicarsi la disciplina che la legge dello Stato detta in materia previdenziale nei riguardi di siffatte imprese, anche se essa non abbia i requisiti che, secondo la medesima legge dello Stato, condizionano tale applicabilita'. Pertanto, nelle medesime Regioni risulteranno applicabili due nozioni dell'impresa artigiana: l'una, ricavata dalla legge regionale, rilevante ai fini della legislazione concernente l'artigianato; l'altra, desunta dalla legge statale, rilevante ai fini della legislazione concernente materie, come quella previdenziale, nelle quali lo Stato abbia conservato la competenza fondamentale. Cosi' intesa, e dunque esclusa ogni sua incidenza in materia previdenziale, la disposizione denunciata sfugge, sotto ogni profilo, alle formulate censure. - V., in particolare, S. n. 336/1989 - dove si afferma che, essendo la materia previdenziale riservata allo Stato, non e' ammissibile che ai fini previdenziali, la nozione di impresa artigiana sia, nelle Regioni con competenza primaria in materia di artigianato, diversa da quella della legge statale - e S. n. 307/1996, nella quale la Corte ha chiarito, in via interpretativa, che <>.
- V. inoltre, 'ex plurimis', S. nn. 59/1966, 168/1987 e 227/1990.
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 38, quarto comma, e 116 Cost. - ll'art. 13, sesto comma, primo e secondo periodo, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro sull'artigianato), il quale, escludendo l'applicabilita' delle altre disposizioni della stessa legge nel territorio delle Regioni a statuto speciale, titolari - come nel caso di specie, la Regione Friuli-Venezia Giulia - di competenza primaria in materia di artigianato, e attribuendo efficacia a tutti gli effetti di legge alla iscrizione negli albi delle imprese artigiane disciplinati da dette Regioni, determinerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento fra imprese aventi caratteristiche omogenee, nella materia previdenziale, riservata alla competenza dello Stato e sottratta alla competenza (salvo quella meramente integrativa e di attuazione) delle predette Regioni. Infatti la prima parte della disposizione, che dichiara non applicabili nel territorio di dette Regioni a statuto speciale le norme della stessa legge n. 443 del 1985, puo', e quindi deve - giacche' se cosi' non fosse, la eccezione di incostituzionalita' dovrebbe essere riconosciuta fondata - essere interpretata nel senso di escludere l'applicabilita' di quelle disposizioni che, concernendo la disciplina della materia dell'artigianato, sono, nelle predette Regioni, sostituite dalle norme dettate da queste nell'esercizio della loro competenza primaria, e non nel senso che, ai fini della disciplina di rapporti estranei alla predetta materia, e afferenti alla materia previdenziale, di competenza statale, possano valere nei territori delle Regioni ad autonomia differenziata, riguardo alla nozione dell'impresa artigiana, le norme regionali (nella specie, artt. 5 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 24 febbraio 1970, n. 3 e 3 della legge della stessa Regione 10 aprile 1972, n. 17), anziche' i principi e le norme ricavabili dalla legislazione statale (art. 3, secondo comma, della stessa legge n. 443 del 1985). Ed altresi', la seconda proposizione contenuta nella disposizione impugnata non va intesa nel senso che all'impresa iscritta nell'albo delle imprese artigiane di una di tali Regioni possa applicarsi la disciplina che la legge dello Stato detta in materia previdenziale nei riguardi di siffatte imprese, anche se essa non abbia i requisiti che, secondo la medesima legge dello Stato, condizionano tale applicabilita'. Pertanto, nelle medesime Regioni risulteranno applicabili due nozioni dell'impresa artigiana: l'una, ricavata dalla legge regionale, rilevante ai fini della legislazione concernente l'artigianato; l'altra, desunta dalla legge statale, rilevante ai fini della legislazione concernente materie, come quella previdenziale, nelle quali lo Stato abbia conservato la competenza fondamentale. Cosi' intesa, e dunque esclusa ogni sua incidenza in materia previdenziale, la disposizione denunciata sfugge, sotto ogni profilo, alle formulate censure. - V., in particolare, S. n. 336/1989 - dove si afferma che, essendo la materia previdenziale riservata allo Stato, non e' ammissibile che ai fini previdenziali, la nozione di impresa artigiana sia, nelle Regioni con competenza primaria in materia di artigianato, diversa da quella della legge statale - e S. n. 307/1996, nella quale la Corte ha chiarito, in via interpretativa, che <
- V. inoltre, 'ex plurimis', S. nn. 59/1966, 168/1987 e 227/1990.
Atti oggetto del giudizio
legge
08/08/1985
n. 443
art. 13
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
co. 4
Costituzione
art. 116
Altri parametri e norme interposte