Sentenza 197/1999 (ECLI:IT:COST:1999:197)
Massima numero 24758
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
24/05/1999; Decisione del
24/05/1999
Deposito del 28/05/1999; Pubblicazione in G. U. 02/06/1999
Titolo
SENT. 197/99 A. IMPIEGO PUBBLICO - DESTITUZIONE DEL PUBBLICO DIPENDENTE A SEGUITO DI CONDANNA PENALE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - CONCLUSIONE - TERMINE, NON DEROGABILE, DI NOVANTA GIORNI - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 197/99 A. IMPIEGO PUBBLICO - DESTITUZIONE DEL PUBBLICO DIPENDENTE A SEGUITO DI CONDANNA PENALE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - CONCLUSIONE - TERMINE, NON DEROGABILE, DI NOVANTA GIORNI - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti), nella parte in cui prevede che il procedimento disciplinare per la destituzione del pubblico dipendente a seguito di condanna penale debba concludersi entro novanta giorni, in quanto, <>. Infatti, il previo svolgimento del processo penale giustifica i termini <> introdotti dalla normativa in esame, i quali trovano fondamento nella esigenza di definire sollecitamente il procedimento, evitando situazioni di incertezza dannose per il buon andamento dell'amministrazione e lesive della posizione personale del dipendente condannato. Inoltre, i termini posti dal testo unico del 1957 non hanno identica natura, poiche' solo quelli a garanzia della regolarita' del contraddittorio hanno carattere inderogabile, mentre gli altri possono essere congruamente ridotti dall'amministrazione procedente. Pertanto, una corretta lettura dell'art. 9, comma 2, esclude i pericoli <> paventati dai giudici 'a quibus'. - <>, v, tra le molte, S. nn. 354/1997, 356/1996, 456/1989, e, di recente, O. nn. 147/1998 e 7/1998. - V., altresi', S. n. 971/1988, con la quale e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale della <>; cfr., inoltre, S. nn. 240/1997, 363/1996, 126/1995, 134/1992, 415/1991 e 104/1991. - V., pure, S. n. 104/1991 e, prima della legge n. 19 del 1990, S. n. 1128/1988. red.: G. Leo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti), nella parte in cui prevede che il procedimento disciplinare per la destituzione del pubblico dipendente a seguito di condanna penale debba concludersi entro novanta giorni, in quanto, <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte