Sentenza 197/1999 (ECLI:IT:COST:1999:197)
Massima numero 24760
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
24/05/1999; Decisione del
24/05/1999
Deposito del 28/05/1999; Pubblicazione in G. U. 02/06/1999
Titolo
SENT. 197/99 C. IMPIEGO PUBBLICO - DESTITUZIONE DEL PUBBLICO DIPENDENTE A SEGUITO DI CONDANNA PENALE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - CONCLUSIONE - TERMINE NON DEROGABILE DI NOVANTA GIORNI - RITENUTA APPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA ANCHE NELL'<> - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA - RITENUTA LESIONE DEL DIRITTO AL LAVORO E ALLA DIFESA, NONCHE' DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - INAPPLICABILITA', NELLA FATTISPECIE, DELLA PREDETTA DISPOSIZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 197/99 C. IMPIEGO PUBBLICO - DESTITUZIONE DEL PUBBLICO DIPENDENTE A SEGUITO DI CONDANNA PENALE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - CONCLUSIONE - TERMINE NON DEROGABILE DI NOVANTA GIORNI - RITENUTA APPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA ANCHE NELL'<
Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 24 e 97 Cost., dell'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti), il quale, prevedendo che il procedimento disciplinare per la destituzione del pubblico dipendente a seguito di condanna penale debba concludersi entro novanta giorni, stabilisce - a parere del giudice 'a quo' - un termine non congruo quando il procedimento disciplinare sia instaurato a seguito di una sentenza che applica la pena su richiesta delle parti (cosiddetto <>: art. 444 cod. proc. pen.). Invero, se la contrazione dei termini a disposizione dell'amministrazione per l'espletamento dell'attivita' istruttoria e' giustificabile quando i fatti risultino accertati all'esito del dibattimento, non cosi' puo' dirsi nel caso di specie, in quanto l'applicazione della pena su richiesta delle parti non presuppone quella compiutezza nella raccolta degli elementi di prova che e' tipica del rito ordinario; le parti, infatti, possono chiedere il patteggiamento in qualunque momento delle indagini preliminari e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (art. 446 cod. proc. pen.). E' quindi evidente che non vale per la conclusione del procedimento disciplinare - che l'amministrazione potra' instaurare dopo aver preso cognizione della sentenza di patteggiamento - il termine introdotto dall'art. 9, comma 2, ma la disciplina generale posta dal testo unico del 1957. red.: G. Leo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 24 e 97 Cost., dell'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti), il quale, prevedendo che il procedimento disciplinare per la destituzione del pubblico dipendente a seguito di condanna penale debba concludersi entro novanta giorni, stabilisce - a parere del giudice 'a quo' - un termine non congruo quando il procedimento disciplinare sia instaurato a seguito di una sentenza che applica la pena su richiesta delle parti (cosiddetto <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte