Sentenza 198/1999 (ECLI:IT:COST:1999:198)
Massima numero 24761
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
24/05/1999; Decisione del
24/05/1999
Deposito del 28/05/1999; Pubblicazione in G. U. 02/06/1999
Massime associate alla pronuncia:
24762
Titolo
SENT. 198/99 A. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - REGIONI AD AUTONOMIA DIFFERENZIATA - ENTRATE AFFERENTI A TRIBUTI AL CUI GETTITO LE REGIONI PARTECIPANO IN QUOTE FISSATE DAGLI STATUTI - CLAUSOLE DI RISERVA ALLO STATO PREVISTE DA LEGGI SOPRAVVENUTE - FUNZIONE, CARATTERI E LIMITI DI APPLICABILITA'.
SENT. 198/99 A. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - REGIONI AD AUTONOMIA DIFFERENZIATA - ENTRATE AFFERENTI A TRIBUTI AL CUI GETTITO LE REGIONI PARTECIPANO IN QUOTE FISSATE DAGLI STATUTI - CLAUSOLE DI RISERVA ALLO STATO PREVISTE DA LEGGI SOPRAVVENUTE - FUNZIONE, CARATTERI E LIMITI DI APPLICABILITA'.
Testo
La funzione delle clausole di riserva all'erario di entrate afferenti a tributi al cui gettito le Regioni ad autonomia differenziate partecipino in quote fissate dagli statuti, consiste nell'avocare allo Stato, per intero, entrate aggiuntive, impedendo che di tali incrementi di entrate, destinati per volonta' del legislatore statale a finalita' particolari da esso definite, vengano ad usufruire automaticamente, 'pro quota', anche le Regioni che godono di tale partecipazione al gettito. Cio' comporta che lo Stato usufruisca delle nuove entrate aggiuntive, mentre la Regione continua semplicemente a godere delle entrate tributarie che ad essa gia' spettavano sulla base della disciplina preesistente, senza fruire di alcun vantaggio, ma anche senza subire alcuna perdita di risorse finanziarie, rispetto al passato, per effetto della disciplina legislativa sopravvenuta. Clausole di riserva siffatte, riferite alle entrate derivanti dalla legge che le dispone, trovano dunque applicazione solo con riguardo ad entrare nuove nel senso su precisato, in quanto aventi la loro fonte nella stessa legge. red.: S. Pomodoro
La funzione delle clausole di riserva all'erario di entrate afferenti a tributi al cui gettito le Regioni ad autonomia differenziate partecipino in quote fissate dagli statuti, consiste nell'avocare allo Stato, per intero, entrate aggiuntive, impedendo che di tali incrementi di entrate, destinati per volonta' del legislatore statale a finalita' particolari da esso definite, vengano ad usufruire automaticamente, 'pro quota', anche le Regioni che godono di tale partecipazione al gettito. Cio' comporta che lo Stato usufruisca delle nuove entrate aggiuntive, mentre la Regione continua semplicemente a godere delle entrate tributarie che ad essa gia' spettavano sulla base della disciplina preesistente, senza fruire di alcun vantaggio, ma anche senza subire alcuna perdita di risorse finanziarie, rispetto al passato, per effetto della disciplina legislativa sopravvenuta. Clausole di riserva siffatte, riferite alle entrate derivanti dalla legge che le dispone, trovano dunque applicazione solo con riguardo ad entrare nuove nel senso su precisato, in quanto aventi la loro fonte nella stessa legge. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte