Sentenza 198/1999 (ECLI:IT:COST:1999:198)
Massima numero 24762
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  24/05/1999;  Decisione del  24/05/1999
Deposito del 28/05/1999; Pubblicazione in G. U. 02/06/1999
Massime associate alla pronuncia:  24761


Titolo
SENT. 198/99 B. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - DECRETO-LEGGE CONVERTITO EMANATO A COMPLETAMENTO DELLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER IL 1997 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI - RITENUTA ESTENSIONE, IN RICORSO DELLA REGIONE SARDEGNA, DELLA RISERVA ALLO STATO, PREVISTA DA UNA DELLE DUE NORME CENSURATE, ALLE ENTRATE PRODOTTE DALL'ACCONTO, PREVISTO DALL'ALTRA, NELLA MISURA DEL 20 PER CENTO DEL REDDITO IMPONIBILE, SULL'IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA - LAMENTATA RIDUZIONE DELLA BASE DI CALCOLO DELLA QUOTA DEL GETTITO DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ATTRIBUITA ALLA REGIONE DA PRECETTO DELLO STATUTO SPECIALE MODIFICABILE CON LEGGE ORDINARIA SOLO CON IL PARERE DELLA REGIONE - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE, OLTRE CHE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA RICORRENTE, DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - INSUSSISTENZA - IMPOSSIBILITA' DI RICOMPRENDERE LE ENTRATE IN QUESTIONE, RISPETTO AL PASSATO NELLA LORO COMPLESSIVA ENTITA' NON MAGGIORATE, E PERCIO' NON NUOVE, TRA QUELLE, DERIVANTI DAL PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO IMPUGNATO, CUI LA RISERVA ALL'ERARIO E' LIMITATA - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Regione Sardegna, in riferimento agli artt. 7, 8 e 54 dello Statuto speciale, e 116 e 119 Cost., oltre che al principio di leale collaborazione, per la riduzione della base di calcolo spettantele sul gettito di tributi erariali, lamentata in conseguenza della riserva allo Stato che non soltanto dalla ricorrente, ma anche, per il resistente Presidente del Consiglio, dall'Avvocatura dello Stato, si assume operata dall'art. 7 delle disposizioni per il completamento della manovra di finanza pubblica per il 1997 contenute nel decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1997, n. 30), riguardo alle entrate derivanti dall'acconto previsto dall'art. 1, comma 3, dello stesso provvedimento legislativo, nella misura del 20 per cento del reddito imponibile, sull'imposta dovuta sui redditi sottoposti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte. Le entrate tributarie in questione, infatti, hanno fonte nelle previgenti, ed invariate, disposizioni che disciplinano le imposte sui redditi e stabiliscono sia i presupposti dell'imposizione, sia i criteri per la determinazione delle aliquote: le diverse modalita' della riscossione che l'art. 1, comma 3, con la prevista parziale anticipata "autotassazione", si limita a stabilire, non comportano che l'imposta, nella sua entita' complessiva, sia dovuta in misura maggiore che per il passato, e pertanto, non essendovi nuove entrate, il richiamato art. 7 - che dispone bensi' la riserva all'erario, ma solo delle entrate che derivano dallo stesso decreto-legge - non puo' trovare, nel caso, applicazione. Inteso in tal senso, il combinato disposto delle norme impugnate sfugge quindi alle censure mossegli, con la conseguenza che alla Regione Sardegna, in forza dell'art. 8, lettera a), dello Statuto speciale - che prevede la partecipazione della Regione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - non potra' essere sottratto, nei limiti della quota spettantele, l'importo dei predetti acconti riscossi nell'ambito della Regione medesima. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 7

statuto regione Sardegna  art. 8

statuto regione Sardegna  art. 54

Costituzione  art. 116

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte