Sentenza 199/1999 (ECLI:IT:COST:1999:199)
Massima numero 24701
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  24/05/1999;  Decisione del  24/05/1999
Deposito del 28/05/1999; Pubblicazione in G. U. 02/06/1999
Massime associate alla pronuncia:  24700


Titolo
SENT. 199/99 B. MILITARI IN SERVIZIO VOLONTARIO DELL'AERONAUTICA (DENOMINATI VOLONTARI DI TRUPPA IN FERMA BREVE) - SANZIONI DISCIPLINARI DI STATO - PREVIA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI - OMESSA PREVISIONE - PRETESO DETERIORE TRATTAMENTO DEI MILITARI DI TRUPPA IN SERVIZIO VOLONTARIO DELL'AERONAUTICA RISPETTO AD ALTRE CATEGORIE DI MILITARI - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA SANZIONI DI STATO E SANZIONI DI CORPO - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI INFORMAZIONE DELLE FORZE ARMATE ALLO SPIRITO DEMOCRATICO DELLA REPUBBLICA - INTERPRETAZIONE SISTEMATICA DELL'ORDINAMENTO PARTICOLARE - PRINCIPIO GENERALE DELLA PREVIA CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO DISCIPLINARE - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 al combinato disposto degli artt. 52, 2 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 64, r.d.l. 3 febbraio 1938, n. 744 (Norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonche' sullo stato dei sottufficiali della regia aeronautica), conv. nella l. 16 febbraio 1939, n. 468, nella parte in cui non prevede la previa contestazione degli addebiti nel procedimento tendente all'irrogazione di sanzioni disciplinari di "status" a carico di militari di truppa in servizio volontario nell'Aeronautica, in quanto - posto che il diritto di difesa e' indefettibile, anche nei procedimenti finalizzati a irrogare ai militari sanzioni disciplinari sia di "status" sia di corpo - l'interpretazione sistematica dell'ordinamento particolare (artt. 11, comma 4, l. n. 212 del 1983, 35, comma 5, l. n. 958 del 1986, titolo III, l. n. 599 del 1954) fa si' che al militare di truppa, arruolatosi volontariamente con la prospettiva di conseguire il grado di sottufficiale alla scadenza del dodicesimo mese di servizio, si applichi l'art. 40 l. n. 599 del 1954, il quale statuisce che la cessazione della ferma volontaria, o della rafferma, se disposta per motivi disciplinari, deve essere preceduta da inchiesta formale, che "comporta la contestazione degli addebiti con facolta' al sottufficiale di presentare le sue discolpe" (art. 64 l. n. 599 del 1954); ed in quanto, comunque, l'obbligo della previa contestazione, nel procedimento finalizzato all'irrogazione d'una sanzione disciplinare di "status", e' principio generale dell'ordinamento desumibile dall'art. 15 l. n. 382 del 1978.

- S. nn. 17/1991, 32/1992, 197/1994, 126/1995, 240/1997.

Atti oggetto del giudizio

regio decreto legge  03/02/1938  n. 744  art. 64  co. 0

legge  16/02/1939  n. 468  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 52

Altri parametri e norme interposte

legge  10/05/1983  n. 212  art. 11    co. 4  

legge  24/12/1986  n. 958  art. 35    co. 5  

legge  31/07/1954  n. 599  art. 40  

legge  31/07/1954  n. 599  art. 64  

legge  11/07/1978  n. 382  art. 15