Sentenza 200/1999 (ECLI:IT:COST:1999:200)
Massima numero 24697
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  24/05/1999;  Decisione del  24/05/1999
Deposito del 28/05/1999; Pubblicazione in G. U. 02/06/1999
Massime associate alla pronuncia:  24698


Titolo
SENT. 200/99 A. TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. - IMMOBILI CONCESSI IN SUPERFICIE - OBBLIGO D'IMPOSTA PER IL CONCEDENTE CON DIRITTO DI RIVALSA SUL SUPERFICIARIO - MANCATA PREVISIONE DELL'OBBLIGO D'IMPOSTA PER IL SUPERFICIARIO - PRETESO ECCESSO DI DELEGA - DIVERSA INTERPRETAZIONE CONFORME ALLA LEGGE DI DELEGAZIONE - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in relazione all'art. 4, comma 1, lett. a, n. 2, l. 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), il quale, disponendo che per gli immobili concessi in superficie soggetto passivo dell'imposta e' il concedente (del diritto di superficie) e non il proprietario superficiario della costruzione, violerebbe il criterio direttivo fissato dalla richiamata disposizione della legge-delega, che individuerebbe quale soggetto passivo dell'I.C.I. il proprietario in genere dei fabbricati e, quindi, anche il proprietario superficiario, in quanto - posto che, in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perche' e' possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perche' e' impossibile darne interpretazioni costituzionali; che il legislatore, con la norma denunciata, colmando una lacuna della legge di delegazione, ha inteso assoggettare all'I.C.I., e non gia' escludere dalla stessa, il titolare del diritto di superficie, in analogia a quanto disposto dalla stessa norma per il titolare del diritto di usufrutto, uso e abitazione; che, mancando nella legge-delega un qualsiasi riferimento al superficiario quale soggetto passivo dell'I.C.I., il legislatore delegato ha ritenuto di individuare nel concedente il soggetto passivo dell'imposta, accordandogli al tempo stesso il diritto di rivalsa nei confronti del superficiario, che, in tal modo, viene a risultare il soggetto effettivamente inciso dal tributo; e che, tuttavia, nella diversa ipotesi della proprieta' superficiaria che nasce successivamente alla esecuzione della costruzione, pur esistendo due beni (la costruzione e il suolo), oggetto di distinti diritti di proprieta', l'I.C.I. sara' dovuta, ai sensi dell'art. 3, n. 1, d.lgs. n. 504 del 1992, soltanto dal proprietario superficiario del fabbricato, restando invece escluso il concedente proprietario del suolo, per l'ovvia ragione che il suolo sul quale insiste il fabbricato, non essendo qualificabile ne' come area edificabile, ne' come terreno agricolo (art. 2, lett. b) e c), d.lgs. n. 504 del 1992) non rientra nel novero di quei beni che l'art. 1 dello stesso decreto dichiara tassabili ai fini ICI - dovendo, in base alla predetta interpretazione, affermarsi l'assoggettabilita' all'ICI del proprietario superficiario del fabbricato, la norma denunciata si sottrae alla censura di eccesso di delega, formulata sulla base di una differente lettura.

- S. nn. 356/1996, 65/1999.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  30/12/1992  n. 504  art. 3  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  23/10/1992  n. 421  art. 4    co. 1  lett.a,n.2