Sentenza 200/1999 (ECLI:IT:COST:1999:200)
Massima numero 24698
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
24/05/1999; Decisione del
24/05/1999
Deposito del 28/05/1999; Pubblicazione in G. U. 02/06/1999
Massime associate alla pronuncia:
24697
Titolo
SENT. 200/99 B. TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. - IMMOBILI CONCESSI IN SUPERFICIE A TEMPO DETERMINATO - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA BASE DELLA RENDITA CATASTALE - MANCATA PREVISIONE DELLA DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA IN RELAZIONE ALLA PROGRESSIVA MINOR DURATA DEL DIRITTO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA SOTTO IL PROFILO DELL'EGUALE TRATTAMENTO DEL SUPERFICIARIO RISPETTO AL PROPRIETARIO - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI CAPACITA' TRIBUTARIA - CARENZA DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 200/99 B. TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. - IMMOBILI CONCESSI IN SUPERFICIE A TEMPO DETERMINATO - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA BASE DELLA RENDITA CATASTALE - MANCATA PREVISIONE DELLA DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA IN RELAZIONE ALLA PROGRESSIVA MINOR DURATA DEL DIRITTO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA SOTTO IL PROFILO DELL'EGUALE TRATTAMENTO DEL SUPERFICIARIO RISPETTO AL PROPRIETARIO - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI CAPACITA' TRIBUTARIA - CARENZA DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. a), n. 3, l. n. 421 del 1992 e 5 d.lgs. n. 504 del 1992 - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - laddove assoggetterebbero alla medesima base imponibile i fabbricati posseduti dal proprietario e quelli posseduti dal proprietario superficiario a tempo determinato, in quanto, siccome il dubbio di costituzionalita' investe l'entita' della imposta dovuta dal contribuente, appare manifesta l'inesistenza, nella specie, del necessario nesso di pregiudizialita' della sua soluzione rispetto al giudizio di merito che, secondo quanto risulta dall'ordinanza di rimessione, e' limitato all'"an" dell'imposizione.
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. a), n. 3, l. n. 421 del 1992 e 5 d.lgs. n. 504 del 1992 - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - laddove assoggetterebbero alla medesima base imponibile i fabbricati posseduti dal proprietario e quelli posseduti dal proprietario superficiario a tempo determinato, in quanto, siccome il dubbio di costituzionalita' investe l'entita' della imposta dovuta dal contribuente, appare manifesta l'inesistenza, nella specie, del necessario nesso di pregiudizialita' della sua soluzione rispetto al giudizio di merito che, secondo quanto risulta dall'ordinanza di rimessione, e' limitato all'"an" dell'imposizione.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/10/1992
n. 421
art. 4
co. 1
decreto legislativo
30/12/1992
n. 504
art. 5
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte