Legge - Leggi retroattive - Limiti - Adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e mancanza di contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua delle norme che prevedono l'estensione retroattiva alle società private "scorporate" della definizione degli agenti di riscossione). (Classif. 141006).
Quando una norma "impone" una scelta che non è ascrivibile in alcun modo alle possibili varianti di senso delle norme che regolano una determinata fattispecie, essa assume senz'altro il carattere di norma dalla natura innovativa.
La retroattività di una norma deve trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrastare con altri valori e interessi costituzionalmente protetti. (Precedente: S. 39/2021).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di ragionevolezza, l'art. 1, commi 687, secondo periodo, e 688, secondo periodo, in combinato disposto con il comma 684, della legge n. 190 del 2014, nella parte in cui, per effetto dell'art. 1, comma 815, della legge n. 160 del 2019, gli stessi risultano applicabili, «sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme», anche alle c.d. società private scorporate. L'estensione retroattiva prodotta dal citato comma 815, produce l'effetto di estendere "ora per allora" alle "scorporate" la qualificazione di agenti della riscossione e impone una scelta non ascrivibile alle possibili varianti di senso delle norme interpretate, così assumendo il carattere di norma dalla natura innovativa, la cui prevista retroattività non trova adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza. L'equivoco utilizzo della terminologia tipica delle leggi di interpretazione autentica costituisce un primo indice di irragionevolezza, col quale ne concorrono altri, decisivi, derivanti dalla genesi del meccanismo "scalare inverso", introdotto per rispondere a particolari ed eccezionali esigenze riferibili agli agenti "pubblici" della riscossione e non alle società private "scorporate". La disposizione censurata dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per l'Abruzzo, infine, si presenta irrimediabilmente contraddittoria rispetto alla linea di politica del diritto giudicata più opportuna dal legislatore, nonché inidonea a radicare alcun affidamento tutelabile). (Precedente: S. 39/2021 - mass. 43650; S. 51/2019).