Sentenza 201/1999 (ECLI:IT:COST:1999:201)
Massima numero 24689
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  24/05/1999;  Decisione del  24/05/1999
Deposito del 28/05/1999; Pubblicazione in G. U. 02/06/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 201/99. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI ANZIANITA' - IPOTESI DI POSIZIONE ASSICURATIVA MISTA DEL LAVORATORE, <> - IMPOSSIBILITA' DI LIQUIDAZIONE, PER LA QUOTA RELATIVA A QUEST'ULTIMA GESTIONE, IN MISURA INFERIORE A QUELLA CALCOLATA IN BASE AI SOLI CONTRIBUTI OBBLIGATORI, QUALORA QUESTI ULTIMI SIANO SUFFICIENTI A FAR MATURARE IL DIRITTO ALLA PENSIONE - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA, NONCHE' VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL LAVORATORE AL GIUSTO TRATTAMENTO PENSIONISTICO - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DAL QUALE MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38 Cost., dell'art. 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) e dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) - nella parte in cui non prevede che la pensione di anzianita', in caso di posizione assicurativa mista del lavoratore, con contribuzioni nel fondo della gestione dei lavoratori autonomi e nel fondo della gestione dei lavoratori dipendenti, non possa essere liquidata, per la quota relativa alla gestione dei lavoratori dipendenti, in misura inferiore a quella calcolata in base ai soli contributi obbligatori, qualora questi ultimi siano sufficienti a far maturare il diritto alla pensione -, in quanto il giudice 'a quo' muove da un erroneo presupposto interpretativo. Infatti, posto che le censure formulate dal Tribunale rimettente attengono solo alle modalita' di calcolo della retribuzione pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, e che, pertanto, la questione in esame e' da ritenere circoscritta al disposto dell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, non essendo dette modalita' influenzate dal cumulo dei periodi assicurativi; la norma citata e' stata modificata dalle pronunce della Corte n. 428 del 1992 e n. 264 del 1994, che ne hanno dichiarato la illegittimita' costituzionale nella parte in cui non prevedeva che, in caso di minore contribuzione nell'ultimo quinquennio, la pensione non venisse liquidata al lavoratore in misura inferiore a quella spettantegli sulla base della precedente contribuzione, ove questa fosse gia' sufficiente al raggiungimento dell'anzianita' contributiva minima.

- Cfr., pure, S. nn. 427/1997, 388/1995, 307/1989, 822/1988, <>.

Atti oggetto del giudizio

legge  02/08/1990  n. 233  art. 16  co. 0

legge  29/05/1982  n. 297  art. 3  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte