Sentenza 202/1999 (ECLI:IT:COST:1999:202)
Massima numero 24730
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
24/05/1999; Decisione del
24/05/1999
Deposito del 28/05/1999; Pubblicazione in G. U. 02/06/1999
Massime associate alla pronuncia:
24731
Titolo
SENT. 202/99 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - <> SECONDO I CRITERI STABILITI PER IL LAVORO A TEMPO PARZIALE - PERIODI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE EFFETTUATI DAGLI ASSICURATI <> - COMPUTO DELL'ANZIANITA' IN PROPORZIONE ALL'ORARIO EFFETTIVAMENTE SVOLTO - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA NONCHE' EGUALE TRATTAMENTO DI SITUAZIONI DISEGUALI - LAMENTATA <> - OMESSA VERIFICA DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO' DELLA POSSIBILITA' DI INTERPRETARE LA NORMA DA APPLICARE IN SENSO CONFORME ALLA COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 202/99 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - <
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dell'art. 5, undicesimo comma, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), <>, in quanto il giudice 'a quo', fondando l'esegesi della disposizione impugnata sul solo elemento letterale, ha omesso di verificare la possibilita' di una diversa interpretazione in senso conforme alla Costituzione. Infatti, posto che parte considerevole della giurisprudenza di merito e della dottrina nonche', successivamente all'emissione dell'ordinanza di rinvio, la stessa Corte di legittimita', hanno individuato <>, osservando altresi' che << una talmente chiara finalita' della normativa impone di leggere la denunciata norma come riferita anche ma non solo al caso di trasformazione del rapporto: nel senso che il legislatore, disciplinando una peculiare fattispecie, suscettibile di creare dubbi per il permanere dell'unicita' del rapporto lavorativo, ha nel contempo fissato una regola valida per tutte le ipotesi di rapporto a tempo parziale>>; l'estensibilita' della disciplina previdenziale dei rapporti di lavoro trasformati ai rapporti non trasformati appare fondata su argomentazioni plausibili e si accorda con la strategia del legislatore mirante a favorire la diffusione del rapporto di lavoro a tempo parziale, sia nel lavoro privato (v., da ultimo, la legge 5 febbraio 1999, n. 25, con delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria del Consiglio del 15 dicembre 1997, n. 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale), sia nel pubblico impiego (per il quale, tra l'altro, sono state fissate regole di <> ai fini previdenziali: artt. 7 e 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554).
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dell'art. 5, undicesimo comma, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), <
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/10/1984
n. 726
art. 5
co. 11
legge
19/12/1984
n. 863
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte