Sentenza 202/1999 (ECLI:IT:COST:1999:202)
Massima numero 24731
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  24/05/1999;  Decisione del  24/05/1999
Deposito del 28/05/1999; Pubblicazione in G. U. 02/06/1999
Massime associate alla pronuncia:  24730


Titolo
SENT. 202/99 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - <> SECONDO I CRITERI STABILITI PER IL LAVORO A TEMPO PARZIALE - <> DAL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI E' ENTRATA IN VIGORE LA LEGGE DENUNCIATA - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA - LAMENTATA <> - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dell'art. 5, undicesimo comma, del d.l. 19 dicembre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), nella parte in cui prevede <>, giorno in cui e' entrata in vigore la legge stessa. Infatti, premesso che, alla stregua di quanto gia' piu' volte affermato dalla Corte, rientra nella piena discrezionalita' del legislatore la fissazione di termini di decorrenza per determinati effetti giuridici anche nella materia previdenziale, con il solo limite generale della ragionevolezza e della non arbitrarieta'; nella specie tale limite appare rispettato, non essendo ravvisabile alcun elemento di arbitrio o di irrazionalita' nella scelta del legislatore di fissare il giorno dell'entrata in vigore della norma di maggior favore, quale data di riferimento per i periodi di lavoro assoggettabili al nuovo regime previdenziale.

- Cfr., tra le molte, S. nn. 417/1996, 127/1992, 440/1991, 171/1990.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/10/1984  n. 726  art. 5  co. 11

legge  19/12/1984  n. 863  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte