Sentenza 203/1999 (ECLI:IT:COST:1999:203)
Massima numero 24726
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
24/05/1999; Decisione del
24/05/1999
Deposito del 28/05/1999; Pubblicazione in G. U. 02/06/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 203/99. GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - RICORSO PROPOSTO DAL PRETORE DI MILANO NEI CONFRONTI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - RITENUTA INSINDACABILITA', AI SENSI DELL'ART. 68, PRIMO COMMA, COST., DEI FATTI ADDEBITATI AL SENATORE FRANCESCO TABLADINI NEL PROCEDIMENTO PENALE DINANZI ALLO STESSO PRETORE - MANCATO RISPETTO DEL TERMINE PER IL DEPOSITO DEL RICORSO - IMPROCEDIBILITA' DEL CONFLITTO.
SENT. 203/99. GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - RICORSO PROPOSTO DAL PRETORE DI MILANO NEI CONFRONTI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - RITENUTA INSINDACABILITA', AI SENSI DELL'ART. 68, PRIMO COMMA, COST., DEI FATTI ADDEBITATI AL SENATORE FRANCESCO TABLADINI NEL PROCEDIMENTO PENALE DINANZI ALLO STESSO PRETORE - MANCATO RISPETTO DEL TERMINE PER IL DEPOSITO DEL RICORSO - IMPROCEDIBILITA' DEL CONFLITTO.
Testo
E' improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Pretore di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con la quale, il 7 maggio 1997, il Senato ha ritenuto che i fatti addebitati al senatore Francesco Tabladini nel procedimento penale dinanzi lo stesso Pretore costituiscono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, e sono quindi insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.. Invero, premesso che la Corte ha numerose volte affermato che il deposito del ricorso nel termine prescritto costituisce un adempimento necessario perche' possa aprirsi la seconda fase del giudizio sul conflitto, e che tale termine ha carattere perentorio perche' e' da esso che decorre l'intera catena degli ulteriori termini stabiliti per la prosecuzione del giudizio dall'art. 26, quarto comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; non essendo stato rispettato, nel caso di specie, l'anzidetto termine per il deposito del ricorso, non puo' procedersi allo svolgimento dell'ulteriore fase del giudizio.
- Cfr. S. nn. 50/1999, 35/1999, 342/1998, 274/1998, 449/1997, 'ex plurimis'.
E' improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Pretore di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con la quale, il 7 maggio 1997, il Senato ha ritenuto che i fatti addebitati al senatore Francesco Tabladini nel procedimento penale dinanzi lo stesso Pretore costituiscono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, e sono quindi insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.. Invero, premesso che la Corte ha numerose volte affermato che il deposito del ricorso nel termine prescritto costituisce un adempimento necessario perche' possa aprirsi la seconda fase del giudizio sul conflitto, e che tale termine ha carattere perentorio perche' e' da esso che decorre l'intera catena degli ulteriori termini stabiliti per la prosecuzione del giudizio dall'art. 26, quarto comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; non essendo stato rispettato, nel caso di specie, l'anzidetto termine per il deposito del ricorso, non puo' procedersi allo svolgimento dell'ulteriore fase del giudizio.
- Cfr. S. nn. 50/1999, 35/1999, 342/1998, 274/1998, 449/1997, 'ex plurimis'.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione del Senato della Repubblica
07/05/1997
n. 0
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 26
co. 3