Ordinanza 205/1999 (ECLI:IT:COST:1999:205)
Massima numero 24764
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  24/05/1999;  Decisione del  24/05/1999
Deposito del 28/05/1999; Pubblicazione in G. U. 02/06/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 205/99. SICUREZZA SUL LAVORO E IGIENE DEL LAVORO - DISCIPLINA SANZIONATORIA - AMMISSIONE DEL CONTRAVVENTORE AL PROCEDIMENTO DI DEFINIZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA PREVISTO DAL DECRETO LEGISLATIVO IMPUGNATO CON CONSEGUENTE ESTINZIONE DEL REATO - RITENUTA PRECLUSIONE DI TALE SOLUZIONE NEI CASI IN CUI, PER LA NATURA DELLA INFRAZIONE RILEVATA, LA PRESCRIZIONE DELLE MISURE DI REGOLARIZZAZIONE DA PARTE DELL'ORGANO DI VIGILANZA, NORMALMENTE RICHIESTA PER DETTA SOLUZIONE, SIA IMPEDITA DA MATERIALE IMPOSSIBILITA' - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, CON VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA DELEGA LEGISLATIVA - QUESTIONE BASATA SU UNA INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA ECCESSIVAMENTE RESTRITTIVA RISPETTO A QUELLA IMPOSTA DALLA 'RATIO LEGIS' - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., nei confronti dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), nella parte in cui non prevede che l'organo di vigilanza ammetta obbligatoriamente il contravventore al pagamento in sede amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita, con conseguente estinzione del reato. Le formulate censure - basate peraltro su argomenti (irragionevolezza delle rilevate disparita' di trattamento cui la denunciata omissione legislativa darebbe luogo, e asserita attribuzione all'organo di vigilanza di una discrezionalita' non consentita dalla legge di delega) tutt'altro che inconfutabili - appaiono infatti superate dalla considerazione che il decreto legislativo n. 758 del 1993 si propone il duplice obiettivo di favorire l'effettiva osservanza delle misure di prevenzione e di protezione in tema di sicurezza e di igiene del lavoro - materia in cui l'interesse alla regolarizzazione delle violazioni e alla conseguente tutela dei lavoratori e' prevalente rispetto all'applicazione della sanzione penale - e di attuare una consistente deflazione processuale e che quindi, sulla base di tale 'ratio' - come gia' affermato dalla Corte - ove risultasse che le conseguenze dannose o pericolose sono venute meno grazie ad un comportamento volontario dell'autore dell'infrazione, o che il medesimo vi ha posto comunque rimedio, anche successivamente alla consumazione del reato, il contravventore - previa valutazione da parte dell'autorita' giudiziaria della natura e delle concrete modalita' di realizzazione della violazione contestata - potrebbe egualmente essere ammesso, dopo aver provveduto al pagamento della somma dovuta, al previsto procedimento di definizione in via amministrativa, anche nei casi in cui la prescrizione dell'organo di vigilanza per la regolarizzazione della violazione normalmente richiesta per poter addivenire a tale soluzione, e cosi' evitare il procedimento penale - non possa, per il tipo dell'infrazione configurabile, essere materialmente emanata.

- Nello stesso senso, su identica questione, O. n. 416/1998. Con affermazione degli stessi su enunciati principi su questione analoga, v. anche S. n. 19/1998.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  19/12/1994  n. 758  art. 21  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  06/12/1993  n. 499  art. 1    co. 1  lett. b)