Sentenza 206/1999 (ECLI:IT:COST:1999:206)
Massima numero 24921
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  26/05/1999;  Decisione del  26/05/1999
Deposito del 03/06/1999; Pubblicazione in G. U. 09/06/1999
Massime associate alla pronuncia:  24922  24923  24924  24925


Titolo
SENT. 206/99 A. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE CONTRO LA DELINQUENZA DI TIPO MAFIOSO - SOSPENSIONE IMMEDIATA DALL'UFFICIO, CON PROVVEDIMENTO OBBLIGATORIO DEL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA, DEI PUBBLICI DIPENDENTI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE PER DETERMINATI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, QUANDO SIA STATO DISPOSTO IL RINVIO A GIUDIZIO O LA PRESENTAZIONE O LA CITAZIONE IN UDIENZA - DEDOTTA LESIONE DEL PRINCIPIO DI NON COLPEVOLEZZA DELL'IMPUTATO FINO ALLA CONDANNA DEFINITIVA - DENUNCIATA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEL DIRITTO AL LAVORO E DEI DIRITTI DEL LAVORATORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Sotto i profili dedotti in riferimento agli artt. 27, comma secondo, 4, 35 e 36 Cost., non e' fondata, sei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 27, comma secondo, 4, 35 e 36 Cost. - dell'art. 15, comma 4-'septies', della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosita' sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), nella parte in cui prevede che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sottoposti a procedimento penale per determinati delitti di criminalita' organizzata, quando siano stati disposti il rinvio a giudizio, o la presentazione o la citazione in udienza, sono sospesi immediatamente dall'ufficio con provvedimento obbligatorio del capo dell'amministrazione di appartenenza. Infatti, posto che la norma censurata configura una tipica misura cautelare, collegata alla pendenza di una accusa penale nei confronti del funzionario pubblico, ne consegue, in primo luogo, che, ai fini dello scrutinio di legittimita' costituzionale, non si puo', direttamente, mettere in gioco il parametro costituito dal principio di presunzione di non colpevolezza dell'imputato fino alla condanna definitiva, in quanto le misure cautelari operano per definizione prima dell'accertamento definitivo della colpevolezza in ordine ai reati a cui esse pure talora (come nella specie) su collegano. Mentre, per quanto attiene ai parametri costituiti dal diritto al lavoro e dai diritti del lavoratore, gli stessi potrebbero venire in considerazione solo indirettamente, nel caso in cui risultasse che l'incongruita' della misura rispetto alle esigenze cautelari (di per se' suscettibili di condurre, nell'ambito di un bilanciamento non irragionevole, ad una temporanea compressione di altri diritti) la rendesse tale da restringere quei diritti senza una ragione giustificatrice sufficiente. - Cfr. S. . 239/1996, nella quale la Corte ha ribadito che <>. red.: G. Leo rev.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 27  co. 2

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte