Sentenza 206/1999 (ECLI:IT:COST:1999:206)
Massima numero 24922
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
26/05/1999; Decisione del
26/05/1999
Deposito del 03/06/1999; Pubblicazione in G. U. 09/06/1999
Titolo
SENT. 206/99 B. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE CONTRO LA DELINQUENZA DI TIPO MAFIOSO - SOSPENSIONE IMMEDIATA DALL'UFFICIO, CON PROVVEDIMENTO OBBLIGATORIO DEL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA, DEI PUBBLICI DIPENDENTI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE PER DETERMINATI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, QUANDO SIA STATO DISPOSTO IL RINVIO A GIUDIZIO O LA PRESENTAZIONE O LA CITAZIONE IN UDIENZA - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 206/99 B. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE CONTRO LA DELINQUENZA DI TIPO MAFIOSO - SOSPENSIONE IMMEDIATA DALL'UFFICIO, CON PROVVEDIMENTO OBBLIGATORIO DEL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA, DEI PUBBLICI DIPENDENTI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE PER DETERMINATI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, QUANDO SIA STATO DISPOSTO IL RINVIO A GIUDIZIO O LA PRESENTAZIONE O LA CITAZIONE IN UDIENZA - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Sotto i profili dedotti in riferimento al principio di ragionevolezza (art 3 Cost.) non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 4-'septies', della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), nella parte in cui prevede la sospensione immediata dall'ufficio con provvedimento del capo dell'amministrazione di appartenenza, dei pubblici dipendenti sottoposti a procedimento penale per determinati delitti di criminalita' organizzata, quando siano stati disposti il rinvio a giudizio o la presentazione o la citazione in udienza e senza peraltro affidare all'amministrazione la valutazione in concreto dell'opportunita' e della rispondenza all'interesse pubblico della sospensione. Premesso, infatti, che, nella specie, si tratta di delitti per i quali la sussistenza di una accusa a carico di pubblici impiegati fa sorgere immediatamente il sospetto di un inquinamento dell'apparato pubblico da parte di quelle organizzazioni criminali, la cui pericolosita' sociale va al di la' della gravita' dei singoli delitti che vengono commessi o contestati; e' in relazione alla specificita' di siffatti rischi di inquinamento degli apparati amministrativi, e alla necessita' di troncare anche visibilmente ogni legame che possa far apparire l'amministrazione, agli occhi del pubblico,come non immune da tali infiltrazioni criminali, che si puo' giustificare la scelta drastica di considerare incompatibile con l'interesse pubblico la permanenza nell'ufficio o nella funzione di persone sulle quali gravi una accusa per questo tipo di delitti; operando per legge e in via generale l'apprezzamento dell'esigenza cautelare, e cosi' sottraendo la stessa amministrazione ai rischi di condizionamento diretti o indiretti derivanti dalla stessa presenza delle organizzazioni criminali, che potrebbero alterarne le valutazioni. - Cfr. S. n. 184/1994. red.: G. Leo rev.: S. Pomodoro
Sotto i profili dedotti in riferimento al principio di ragionevolezza (art 3 Cost.) non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 4-'septies', della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), nella parte in cui prevede la sospensione immediata dall'ufficio con provvedimento del capo dell'amministrazione di appartenenza, dei pubblici dipendenti sottoposti a procedimento penale per determinati delitti di criminalita' organizzata, quando siano stati disposti il rinvio a giudizio o la presentazione o la citazione in udienza e senza peraltro affidare all'amministrazione la valutazione in concreto dell'opportunita' e della rispondenza all'interesse pubblico della sospensione. Premesso, infatti, che, nella specie, si tratta di delitti per i quali la sussistenza di una accusa a carico di pubblici impiegati fa sorgere immediatamente il sospetto di un inquinamento dell'apparato pubblico da parte di quelle organizzazioni criminali, la cui pericolosita' sociale va al di la' della gravita' dei singoli delitti che vengono commessi o contestati; e' in relazione alla specificita' di siffatti rischi di inquinamento degli apparati amministrativi, e alla necessita' di troncare anche visibilmente ogni legame che possa far apparire l'amministrazione, agli occhi del pubblico,come non immune da tali infiltrazioni criminali, che si puo' giustificare la scelta drastica di considerare incompatibile con l'interesse pubblico la permanenza nell'ufficio o nella funzione di persone sulle quali gravi una accusa per questo tipo di delitti; operando per legge e in via generale l'apprezzamento dell'esigenza cautelare, e cosi' sottraendo la stessa amministrazione ai rischi di condizionamento diretti o indiretti derivanti dalla stessa presenza delle organizzazioni criminali, che potrebbero alterarne le valutazioni. - Cfr. S. n. 184/1994. red.: G. Leo rev.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte