Sentenza 206/1999 (ECLI:IT:COST:1999:206)
Massima numero 24923
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  26/05/1999;  Decisione del  26/05/1999
Deposito del 03/06/1999; Pubblicazione in G. U. 09/06/1999
Massime associate alla pronuncia:  24921  24922  24924  24925


Titolo
SENT. 206/99 C. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE CONTRO LA DELINQUENZA DI TIPO MAFIOSO - SOSPENSIONE IMMEDIATA DALL'UFFICIO, CON PROVVEDIMENTO OBBLIGATORIO DEL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA, DEI PUBBLICI DIPENDENTI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE PER DETERMINATI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, QUANDO SIA STATO DISPOSTO IL RINVIO A GIUDIZIO O LA PRESENTAZIONE O LA CITAZIONE IN UDIENZA - POSSIBILITA' PER L'AMMINISTRAZIONE DI VALUTARE IN CONCRETO LA RISPONDENZA ALL'INTERESSE PUBBLICO DELLA MISURA SOSPENSIVA - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Sotto i profili dedotti in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost., non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 4-'septies', della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), nella parte in cui prevede la sospensione immediata dall'ufficio, con provvedimento del capo dell'amministrazione di appartenenza, dei pubblici dipendenti sottoposti a procedimento penale per determinati delitti di criminalita' organizzata, quando siano stati disposti il rinvio a giudizio o la presentazione o la citazione in udienza, senza, peraltro, affidare alla amministrazione di appartenenza la valutazione in concreto dell'opportunita' e della rispondenza all'interesse pubblico della sospensione. Infatti - nonostante si tratti di valutare interessi strettamente legati all'attivita' amministrativa, riguardo ai quali, in via ordinaria, deve essere la stessa amministrazione a compiere il relativo apprezzamento, con riguardo alle caratteristiche del caso concreto - non si puo' negare, tuttavia, al legislatore, nell'esercizio di una non irragionevole discrezionalita', la facolta' di identificare ipotesi circoscritte nelle quali l'esigenza cautelare che fonda la sospensione e' apprezzata in via generale ed astratta dalla stessa legge; e parimenti e' stabilito in via generale l'ambito di applicazione della misura in relazione ai soggetti e al nesso tra l'accusa e le funzioni pubbliche, ed e' apprezzata sempre in via generale l'opportunita' di far prevalere l'esigenza cautelare su altri eventuali interessi contrari della stessa amministrazione. Deve, pertanto, escludersi che la previsione legislativa di una sospensione obbligatoria violi di per se' il principio di buon andamento dell'amministrazione, come non lo viola ogni scelta legislativa diretta a vincolare l'operato dell'amministrazione in rapporto a determinati presupposti normativamente stabiliti. - Tra le numerose pronunce della Corte che hanno negato la legittimita' costituzionale di norme che prevedevano l'applicazione di diritto, o automatica, di sanzioni destitutive a seguito di determinate condanne penali definitive, senza consentire all'amministrazione una graduazione in relazione all'apprezzamento concreto del fatto per il quale e' intervenuta la condanna, v. S. n. 971/1988, 16/1991, 197/1993, 363/1996. red.: G. Leo rev.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte