Sentenza 206/1999 (ECLI:IT:COST:1999:206)
Massima numero 24924
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
26/05/1999; Decisione del
26/05/1999
Deposito del 03/06/1999; Pubblicazione in G. U. 09/06/1999
Titolo
SENT. 206/99 D. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE CONTRO LA DELINQUENZA DI TIPO MAFIOSO - SOSPENSIONE IMMEDIATA DALL'UFFICIO, CON PROVVEDIMENTO OBBLIGATORIO DEL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA, DEI PUBBLICI DIPENDENTI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE PER DETERMINATI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, QUANDO SIA STATO DISPOSTO IL RINVIO A GIUDIZIO O LA PRESENTAZIONE O LA CITAZIONE IN UDIENZA - POSSIBILITA' PER L'AMMINISTRAZIONE DI VALUTARE IN CONCRETO LA RISPONDENZA ALL'INTERESSE PUBBLICO DELLA MISURA SOSPENSIVA - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 206/99 D. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE CONTRO LA DELINQUENZA DI TIPO MAFIOSO - SOSPENSIONE IMMEDIATA DALL'UFFICIO, CON PROVVEDIMENTO OBBLIGATORIO DEL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA, DEI PUBBLICI DIPENDENTI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE PER DETERMINATI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, QUANDO SIA STATO DISPOSTO IL RINVIO A GIUDIZIO O LA PRESENTAZIONE O LA CITAZIONE IN UDIENZA - POSSIBILITA' PER L'AMMINISTRAZIONE DI VALUTARE IN CONCRETO LA RISPONDENZA ALL'INTERESSE PUBBLICO DELLA MISURA SOSPENSIVA - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Sotto i profili dedotti in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost., non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 4-'septies', della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), nella parte in cui prevede la sospensione immediata dall'ufficio, con provvedimento del capo dell'amministrazione di appartenenza dei pubblici dipendenti sottoposti a procedimento penale per determinati delitti di criminalita' organizzata, quando siano stati disposti il rinvio a giudizio o la presentazione o la citazione in udienza, senza, peraltro, affidare alla amministrazione la valutazione in concreto dell'opportunita' e della rispondenza all'interesse pubblico della sospensione. Ed infatti, considerato che, secondo la disposizione impugnata, la sospensione deve essere disposta con un provvedimento del capo dell'amministrazione di appartenenza - ancorche' vincolato nei presupposti e nel contenuto - e che contro di esso l'interessato puo' far valere pienamente, in sede giurisdizionale, proprie eventuali doglianze, nonche' eventuali vizi derivanti dalla inesistenza dei presupposti legalmente stabiliti, va ribadito che il diritto di difesa, costituzionalente garantito, attiene alla possibilita' effettiva di far valere nel giudizio le proprie posizioni giuridicamente protette, e non riguarda l'esistenza e il contenuto di queste ultime, onde non puo' essere invocato quando manchi la posizione di diritto sostanziale di cui possa essere chiesta la tutela giudiziaria. - Cfr., 'ex plurimis', S. nn. 317/1990, 146/1990, 420/1998 e O. n. 141/1990. red.: G. Leo rev.: S. Pomodoro
Sotto i profili dedotti in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost., non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 4-'septies', della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), nella parte in cui prevede la sospensione immediata dall'ufficio, con provvedimento del capo dell'amministrazione di appartenenza dei pubblici dipendenti sottoposti a procedimento penale per determinati delitti di criminalita' organizzata, quando siano stati disposti il rinvio a giudizio o la presentazione o la citazione in udienza, senza, peraltro, affidare alla amministrazione la valutazione in concreto dell'opportunita' e della rispondenza all'interesse pubblico della sospensione. Ed infatti, considerato che, secondo la disposizione impugnata, la sospensione deve essere disposta con un provvedimento del capo dell'amministrazione di appartenenza - ancorche' vincolato nei presupposti e nel contenuto - e che contro di esso l'interessato puo' far valere pienamente, in sede giurisdizionale, proprie eventuali doglianze, nonche' eventuali vizi derivanti dalla inesistenza dei presupposti legalmente stabiliti, va ribadito che il diritto di difesa, costituzionalente garantito, attiene alla possibilita' effettiva di far valere nel giudizio le proprie posizioni giuridicamente protette, e non riguarda l'esistenza e il contenuto di queste ultime, onde non puo' essere invocato quando manchi la posizione di diritto sostanziale di cui possa essere chiesta la tutela giudiziaria. - Cfr., 'ex plurimis', S. nn. 317/1990, 146/1990, 420/1998 e O. n. 141/1990. red.: G. Leo rev.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte