Sentenza 66/2022 (ECLI:IT:COST:2022:66)
Massima numero 44740
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  08/02/2022;  Decisione del  08/02/2022
Deposito del 11/03/2022; Pubblicazione in G. U. 16/03/2022
Massime associate alla pronuncia:  44739  44741


Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Mancata adeguata circoscrizione del thema decidendum - Carattere ancipite delle questioni - Inammissibilità delle questioni (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto norme che prevedono l'annullamento dei debiti di importo residuo fino a mille euro, anche agli effetti dei rapporti pendenti tra enti territoriali e società private "scorporate" e un meccanismo di esenzione da responsabilità amministrativa e contabile). (Classif. 112003).

Testo

Costituisce onere del rimettente circoscrivere adeguatamente il thema decidendum del giudizio incidentale. (Precedente: S. 168/2020 - mass. 42598).


Quando i rimettenti non si limitano a una presentazione sequenziale della medesima questione ma chiedono alla Corte costituzionale due diversi interventi, in rapporto di alternatività irrisolta, ciò impedisce di identificare il verso delle censure, con conseguente carattere ancipite delle questioni, il che ridonda nella loro inammissibilità. (Precedenti: S. 152/20 - mass. 42563; S. 95/20 - mass. 42969).


(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per l'Abruzzo, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 81, 97, 103, 111, 114, 117, 118 e 119, primo, secondo e quarto comma, Cost. - dell'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 136 del 2018, come interpretato dall'art. 1, comma 815, della legge n. 160 del 2019, in combinato disposto con l'art. 1, comma 529, della legge n. 228 del 2012, nella parte in cui prevede, anche agli effetti dei rapporti pendenti tra enti territoriali e società private "scorporate", l'automatico annullamento dei debiti di importo residuo fino a mille euro, l'inapplicabilità delle procedure di invio delle comunicazioni di inesigibilità e del relativo controllo e, fatti salvi i casi di dolo, l'improcedibilità del giudizio di responsabilità amministrativo e contabile. Il rimettente non ha adeguatamente circoscritto il thema decidendum del giudizio né ha chiarito se l'oggetto delle censure sia, per effetto dall'art. 1, comma 815, l'art. 4 nella sua interezza, ovverosia lo stralcio automatico in sé considerato o nella parte in cui è applicabile anche alle società scorporate).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  23/10/2018  n. 119  art. 4  co. 

legge  17/12/2018  n. 136  art.   co. 

legge  27/12/2019  n. 160  art. 1  co. 815

legge  24/12/2012  n. 228  art. 1  co. 529

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119  co. 1

Costituzione  art. 119  co. 2

Costituzione  art. 119  co. 4

Altri parametri e norme interposte