Sentenza 206/1999 (ECLI:IT:COST:1999:206)
Massima numero 24925
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  26/05/1999;  Decisione del  26/05/1999
Deposito del 03/06/1999; Pubblicazione in G. U. 09/06/1999
Massime associate alla pronuncia:  24921  24922  24923  24924


Titolo
SENT. 206/99 E. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE CONTRO LA DELINQUENZA DI TIPO MAFIOSO - SOSPENSIONE IMMEDIATA DALL'UFFICIO, CON PROVVEDIMENTO OBBLIGATORIO DEL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA, DEI PUBBLICI DIPENDENTI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE PER DETERMINATI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, QUANDO SIA STATO DISPOSTO IL RINVIO A GIUDIZIO O LA PRESENTAZIONE O LA CITAZIONE IN UDIENZA, SENZA ATTENDERE LA PRONUNCIA DI UNA SENTENZA DI CONDANNA, ANCORCHE' NON DEFINITIVA - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA - ASSERITA LESIONE DEL DIRITTO AL LAVORO ED ALTRESI' DEI DIRITTI DEL LAVORATORE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON COLPEVOLEZZA DELL'IMPUTATO FINO ALLA CONDANNA DEFINITIVA, NONCHE' DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Sotto i profili dedotti in riferimento agli artt. 3, 4, 24, comma secondo, 27 comma secondo, 35, 36 e 97, primo comma, Cost., non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 4-'septies', della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), nella parte in cui prevede l'adozione della misura della sospensione obbligatoria immediata dall'ufficio dei pubblici dipendenti in presenza del semplice rinvio a giudizio dell'impiegato o della semplice presentazione o citazione all'udienza e non di una condanna ancorche' non definitiva. Infatti - premesso che il rinvio a giudizio comporta una valutazione del giudice vertente proprio sulla esistenza degli elementi che rendono necessario il giudizio stesso per accertare definitivamente il reato - non puo' dirsi che sussista sproporzione fra questo livello di consistenza dell'accusa ed una misura sospensiva che mira appunto a tutelare il pubblico interesse dal pregiudizio che la stessa esistenza dell'accusa, in quanto tale, produrrebbe se l'accusato permanesse nell'ufficio. Peraltro, nonostante la disposizione denunciata non contenga alcuna espressa previsione circa la durata della sospensione contemplata, si deve ritenere che quest'ultima, essendo ricompresa nell'ampia previsione di una <>, conservi efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni e che, decorso tale termine, la stessa sia revocata di diritto, secondo quanto stabilisce, tra l'altro, l'art. 9. comma 2, secondo e terzo periodo, della legge 7 febbraio 1990. n. 19. - Cfr., tra le molte, S. nn. 64/1991 e 401/1991, nonche' O. nn. 24/1996 e 232/1996. red.: G. Leo rev.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 27  co. 2

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte