Ordinanza 207/1999 (ECLI:IT:COST:1999:207)
Massima numero 24776
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
26/05/1999; Decisione del
26/05/1999
Deposito del 03/06/1999; Pubblicazione in G. U. 09/06/1999
Massime associate alla pronuncia:
24770
Titolo
ORD. 207/99 B. REATI TRIBUTARI - TRASPORTO DI OLI MINERALI SENZA SPECIFICA DOCUMENTAZIONE - APPLICABILITA' DEGLI STESSI MINIMI EDITTALI PREVISTI PER LA SOTTRAZIONE DEL PRODOTTO ALL'ACCERTAMENTO E AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RITENUTA IRRAZIONALITA' DI TALE EQUIPARAZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, PER LA DIVERSITA' DI TRATTAMENTO SANZIONATORIO RISPETTO AGLI ILLECITI DI DESTINAZIONE AD USI DIVERSI DI PRODOTTI PETROLIFERI ESENTI DA IMPOSTA O SOTTOPOSTI AD IMPOSTA INFERIORE, E, IN CERTI CASI, DI SOTTRAZIONE ALL'ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA DEL GAS METANO - DENUNCIATA INCIDENZA, ALTRESI', SUL FINE RIEDUCATIVO DELLE PENE RESO IRREALIZZABILE NEL CASO DALL'ECCESSIVA ASPREZZA DELLA SANZIONE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA, SOTTO TUTTI I PROFILI PROSPETTATI, DELLA SOLLEVATA QUESTIONE.
ORD. 207/99 B. REATI TRIBUTARI - TRASPORTO DI OLI MINERALI SENZA SPECIFICA DOCUMENTAZIONE - APPLICABILITA' DEGLI STESSI MINIMI EDITTALI PREVISTI PER LA SOTTRAZIONE DEL PRODOTTO ALL'ACCERTAMENTO E AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RITENUTA IRRAZIONALITA' DI TALE EQUIPARAZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, PER LA DIVERSITA' DI TRATTAMENTO SANZIONATORIO RISPETTO AGLI ILLECITI DI DESTINAZIONE AD USI DIVERSI DI PRODOTTI PETROLIFERI ESENTI DA IMPOSTA O SOTTOPOSTI AD IMPOSTA INFERIORE, E, IN CERTI CASI, DI SOTTRAZIONE ALL'ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA DEL GAS METANO - DENUNCIATA INCIDENZA, ALTRESI', SUL FINE RIEDUCATIVO DELLE PENE RESO IRREALIZZABILE NEL CASO DALL'ECCESSIVA ASPREZZA DELLA SANZIONE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA, SOTTO TUTTI I PROFILI PROSPETTATI, DELLA SOLLEVATA QUESTIONE.
Testo
Sotto tutti i profili prospettati, e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali), censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto sanziona il trasporto di oli minerali senza la specifica documentazione con la stessa pena minima (di sei mesi di reclusione e L. 15 milioni di multa), comminata per la sottrazione del prodotto all'accertamento e al pagamento dell'imposta. Contrariamente a quanto affermato dal giudice 'a quo', infatti, gli illeciti di cui si lamenta la equiparazione 'quoad poenam' ineriscono infatti entrambi ad una condotta volta ad eludere le esigenze fiscali dello Stato e caratterizzata, quindi, nel non arbitrario apprezzamento del legislatore, da rilevante disvalore sociale, sicche' non appare manifestamente irragionevole, ne' quindi - secondo i principi stabiliti dalla Corte costituzionale in materia di reati e pene - censurabile, il fatto che sia per la sanzione detentiva che per quella pecuniaria - stabilita in misura proporzionale al valore delle imposte evase - sia previsto un minimo edittale elevato. Quanto poi alla disparita' - anch'essa ritenuta dal rimettente ingiustificata - rispetto al trattamento previsto per la destinazione ad usi diversi di prodotti petroliferi esenti da imposta o sottoposti ad imposta inferiore (per cui, qualora il quantitativo del prodotto non superi i 100 chilogrammi, e' applicabile solo una sanzione amministrativa) e' evidente trattarsi di fattispecie che, per la loro essenziale diversita', non sono utilmente comparabili, mentre, quanto all'ulteriore censura di violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., per avere il legislatore previsto come ipotesi delittuosa attenuata solo la sottrazione del gas metano all'accertamento e al pagamento dell'imposta, qualora il quantitativo non sia superiore a 5.000 metri cubi, va rilevato che tale scelta trova razionale fondamento non soltanto nel diverso importo dell'imposta su tale prodotto rispetto a quello, sensibilmente superiore, dovuto sugli oli minerali, ma anche nella piu' agevole occultabilita' di questi ultimi e, quindi, nella piu' elevata difficolta' dei controlli. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro
Sotto tutti i profili prospettati, e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali), censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto sanziona il trasporto di oli minerali senza la specifica documentazione con la stessa pena minima (di sei mesi di reclusione e L. 15 milioni di multa), comminata per la sottrazione del prodotto all'accertamento e al pagamento dell'imposta. Contrariamente a quanto affermato dal giudice 'a quo', infatti, gli illeciti di cui si lamenta la equiparazione 'quoad poenam' ineriscono infatti entrambi ad una condotta volta ad eludere le esigenze fiscali dello Stato e caratterizzata, quindi, nel non arbitrario apprezzamento del legislatore, da rilevante disvalore sociale, sicche' non appare manifestamente irragionevole, ne' quindi - secondo i principi stabiliti dalla Corte costituzionale in materia di reati e pene - censurabile, il fatto che sia per la sanzione detentiva che per quella pecuniaria - stabilita in misura proporzionale al valore delle imposte evase - sia previsto un minimo edittale elevato. Quanto poi alla disparita' - anch'essa ritenuta dal rimettente ingiustificata - rispetto al trattamento previsto per la destinazione ad usi diversi di prodotti petroliferi esenti da imposta o sottoposti ad imposta inferiore (per cui, qualora il quantitativo del prodotto non superi i 100 chilogrammi, e' applicabile solo una sanzione amministrativa) e' evidente trattarsi di fattispecie che, per la loro essenziale diversita', non sono utilmente comparabili, mentre, quanto all'ulteriore censura di violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., per avere il legislatore previsto come ipotesi delittuosa attenuata solo la sottrazione del gas metano all'accertamento e al pagamento dell'imposta, qualora il quantitativo non sia superiore a 5.000 metri cubi, va rilevato che tale scelta trova razionale fondamento non soltanto nel diverso importo dell'imposta su tale prodotto rispetto a quello, sensibilmente superiore, dovuto sugli oli minerali, ma anche nella piu' agevole occultabilita' di questi ultimi e, quindi, nella piu' elevata difficolta' dei controlli. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte