Ordinanza 209/1999 (ECLI:IT:COST:1999:209)
Massima numero 24722
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
26/05/1999; Decisione del
26/05/1999
Deposito del 03/06/1999; Pubblicazione in G. U. 09/06/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 209/99. SANITA' PUBBLICA - VIOLAZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICITA' DEI MEDICINALI DI GRADUAZIONE DELLE SANZIONI - PRETESO CONTRASTO CON I CRITERI STABILITI DALLA LEGGE DELEGA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 209/99. SANITA' PUBBLICA - VIOLAZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICITA' DEI MEDICINALI DI GRADUAZIONE DELLE SANZIONI - PRETESO CONTRASTO CON I CRITERI STABILITI DALLA LEGGE DELEGA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 2, primo comma, lett. d), l. 19 dicembre 1992, n. 489 (Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno), la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13, comma 2, e 15, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 541 (Attuazione della direttiva 92/28 CEE concernente la pubblicita' dei medicinali per uso umano) - il primo, nell'ambito della disciplina relativa alla consegna ai medici di campioni gratuiti di medicinali, stabilisce che "i campioni non possono essere consegnati senza una richiesta scritta, recante data, timbro e firma del destinatario"; il secondo, nel primo periodo, stabilisce che la violazione delle disposizioni del decreto medesimo "sulla pubblicita' presso gli operatori sanitari comporta l'irrogazione delle sanzioni penali previste dall'art. 201 del t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni", il quale, a sua volta, commina la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda per le contravvenzioni alle disposizioni dello stesso articolo in tema di pubblicita' di medicinali - in quanto - posto che l'art. 2, primo comma, lett. d) della legge di delegazione n. 489 del 1992 dispone che "la pena dell'ammenda sara' comminata per le infrazioni formali; la pena dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che espongono a pericolo grave o a danno l'interesse protetto"; e che la normativa in materia di pubblicita' e' intesa non solo a favorire l'uso razionale dei medicinali, ma anche, soprattutto la' dove si occupa della pubblicita' presso i medici, ad assicurare la corretta circolazione dei farmaci - l'apprezzamento della gravita' del pericolo cui vengono esposti gli interessi protetti comporta un largo margine di discrezionalita', che, nella specie, il legislatore delegato ha esercitato, scegliendo di comminare per tutte le condotte considerate, poste in essere in violazione delle norme sulla pubblicita' dei farmaci presso i medici, la stessa pena prevista dalla legge previgente, e confermata dallo stesso decreto delegato (art. 6, comma 10) per le infrazioni alle norme sulla pubblicita' dei medicinali presso i consumatori, senza che possano dirsi palesemente violati i margini della predetta discrezionalita', non potendosi giudicare come manifestamente incongrua la valutazione compiuta di ritenere le condotte in questione tali da esporre a pericolo grave gli interessi medesimi. - S. nn. 285/1991, 84/1997. red.: S. Di Palma
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 2, primo comma, lett. d), l. 19 dicembre 1992, n. 489 (Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno), la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13, comma 2, e 15, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 541 (Attuazione della direttiva 92/28 CEE concernente la pubblicita' dei medicinali per uso umano) - il primo, nell'ambito della disciplina relativa alla consegna ai medici di campioni gratuiti di medicinali, stabilisce che "i campioni non possono essere consegnati senza una richiesta scritta, recante data, timbro e firma del destinatario"; il secondo, nel primo periodo, stabilisce che la violazione delle disposizioni del decreto medesimo "sulla pubblicita' presso gli operatori sanitari comporta l'irrogazione delle sanzioni penali previste dall'art. 201 del t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni", il quale, a sua volta, commina la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda per le contravvenzioni alle disposizioni dello stesso articolo in tema di pubblicita' di medicinali - in quanto - posto che l'art. 2, primo comma, lett. d) della legge di delegazione n. 489 del 1992 dispone che "la pena dell'ammenda sara' comminata per le infrazioni formali; la pena dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che espongono a pericolo grave o a danno l'interesse protetto"; e che la normativa in materia di pubblicita' e' intesa non solo a favorire l'uso razionale dei medicinali, ma anche, soprattutto la' dove si occupa della pubblicita' presso i medici, ad assicurare la corretta circolazione dei farmaci - l'apprezzamento della gravita' del pericolo cui vengono esposti gli interessi protetti comporta un largo margine di discrezionalita', che, nella specie, il legislatore delegato ha esercitato, scegliendo di comminare per tutte le condotte considerate, poste in essere in violazione delle norme sulla pubblicita' dei farmaci presso i medici, la stessa pena prevista dalla legge previgente, e confermata dallo stesso decreto delegato (art. 6, comma 10) per le infrazioni alle norme sulla pubblicita' dei medicinali presso i consumatori, senza che possano dirsi palesemente violati i margini della predetta discrezionalita', non potendosi giudicare come manifestamente incongrua la valutazione compiuta di ritenere le condotte in questione tali da esporre a pericolo grave gli interessi medesimi. - S. nn. 285/1991, 84/1997. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 19/12/1992
n. 489
art. 2
co. 1 lett. d)