Ordinanza 211/1999 (ECLI:IT:COST:1999:211)
Massima numero 24724
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  26/05/1999;  Decisione del  26/05/1999
Deposito del 03/06/1999; Pubblicazione in G. U. 09/06/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 211/99. IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (IN.V.IM.) - PREVISTA ESENZIONE PER GLI IMMOBILI TRASFERITI PER CAUSA DI MORTE, IL CUI VALORE COMPLESSIVO, AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA SUL VALORE GLOBALE DELL'ASSE EREDITARIO NETTO, NON SIA SUPERIORE A LIRE 250 MILIONI - MANCATO RICONOSCIMENTO DI ESENZIONE NEL CASO IN CUI IL PRELIEVO FISCALE PROVOCHI LA RIDUZIONE DEL VALORE TRASFERITO SOTTO IL PREDETTO LIMITE DI LIRE 250 MILIONI - IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per insufficiente motivazione sulla rilevanza (su alcuni elementi della fattispecie rilevanti ai fini della decisione) e per insufficiente motivazione sulle ragioni della lamentata illegittimita' costituzionale, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, primo comma, lett. e) d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  26/10/1972  n. 643  art. 25  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte