Ordinanza 212/1999 (ECLI:IT:COST:1999:212)
Massima numero 24775
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  26/05/1999;  Decisione del  26/05/1999
Deposito del 03/06/1999; Pubblicazione in G. U. 09/06/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 212/99. PREVENZIONE INFORTUNI, SICUREZZA SUL LAVORO E IGIENE DEL LAVORO - CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SPECIFICATAMENTE ATTINENTI ALLA SEGNALETICA DI SICUREZZA E/O DI SALUTE, SUL LUOGO DI LAVORO - DISPOSIZIONI DI DECRETO LEGISLATIVO EMANATO IN ATTUAZIONE DI DIRETTIVE CEE - NON CONSENTITA ESTINZIONE DEL REATO ATTRAVERSO IL PROCEDIMENTO (TEMPESTIVO ADEMPIMENTO DELLA PRESCRIZIONE DELL'ORGANO DI VIGILANZA E PAGAMENTO OBLATIVO) ESPERIBILE NELLA GENERALITA' DEI CASI DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO - ASSERITA CONSEGUENTE INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON RIFLESSI NEGATIVI SULLA EFFICACIA RIEDUCATIVA DELLE PENE - DENUNCIATO ECCESSO, ALTRESI', DAI LIMITI DELLA DELEGA LEGISLATIVA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE, NELLA ORDINANZA DI RIMESSIONE, SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO DI PROVENIENZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 76 Cost., nei confronti dell'art. 8 del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 493, nella parte in cui non consente l'estinzione delle contravvenzioni agli obblighi attinenti alla segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, a mezzo del sistema (adempimento, da parte del datore di lavoro, nel termine stabilito, della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza per la eliminazione della riscontrata violazione, con contestuale pagamento di una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda comminata), previsto dagli artt. 20 e segg. del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, ed a cui puo' farsi ricorso nella generalita' dei casi di inottemperanza alle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Il giudice rimettente, infatti, senza avvertire l'esigenza di interpretare la fattispecie contestata nell'ambito del quadro sistematico complessivo emergente dalle direttive CEE emanate in materia, dalle leggi comunitarie di delegazione e dai conseguenti decreti legislativi di attuazione, e deducendo, tra l'altro, il lamentato eccesso di delega in relazione ad una legge (6 dicembre 1993, n. 499) diversa da quelle (leggi comunitarie 22 febbraio 1994, n. 146 e 6 febbraio 1996, n. 52) sulle quali il decreto legislativo n. 493 del 1996 si basa, ha omesso qualsiasi verifica volta ad accertare se nel caso sottoposto al suo esame fosse effettivamente applicabile la disciplina introdotta da tale decreto, ovvero se, in relazione al momento in cui era stata commessa la contravvenzione contestata, avrebbe dovuto essere applicata la disciplina previgente (art. 7 del d.P.R. 8 giugno 1982, n. 524) non escludente il sistema di estinzione del reato.

- Sui decreti legislativi che hanno dato attuazione alle direttive comunitarie in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, v. S. n. 49/1999.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  14/08/1996  n. 493  art. 8  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte