Ordinanza 215/1999 (ECLI:IT:COST:1999:215)
Massima numero 24723
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
26/05/1999; Decisione del
26/05/1999
Deposito del 03/06/1999; Pubblicazione in G. U. 09/06/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 215/99. REATI E PENE - ESECUZIONE - SANZIONE SOSTITUTIVA DELLA PENA DETENTIVA - DETERMINAZIONE DELLA DURATA - COMPUTO DEL PERIODO TRASCORSO IN APPLICAZIONE DELL'OBBLIGO DI DIMORA - MANCATA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA COMPUTABILITA' DEL PERIODO TRASCORSO AGLI ARRESTI DOMICILIARI - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - INCOMPARABILITA' DELLE MISURE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI E DELL'OBBLIGO DI DIMORA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 215/99. REATI E PENE - ESECUZIONE - SANZIONE SOSTITUTIVA DELLA PENA DETENTIVA - DETERMINAZIONE DELLA DURATA - COMPUTO DEL PERIODO TRASCORSO IN APPLICAZIONE DELL'OBBLIGO DI DIMORA - MANCATA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA COMPUTABILITA' DEL PERIODO TRASCORSO AGLI ARRESTI DOMICILIARI - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - INCOMPARABILITA' DELLE MISURE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI E DELL'OBBLIGO DI DIMORA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 657, commi 1 e 3, cod. proc. pen. e 57 l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevedono che il condannato possa chiedere al p.m. che per la determinazione della sanzione sostitutiva da eseguire, quando questa sia la liberta' controllata, siano computati i periodi espiati in applicazione dell'obbligo di dimora ai sensi dell'art. 283, comma 4, stesso codice, in quanto - posto che, mentre la persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, ancorche' autorizzata ad assentarsi dal luogo degli arresti "nel corso della giornata" (e, quindi, non per piu' giorni consecutivi) per cause specifiche e per recarsi in luoghi determinati, non cessa per cio' solo di essere in stato di custodia e, pertanto, in una condizione di "non liberta'", la persona sottoposta alla misura dell'obbligo di dimora e' invece "libera" nell'ambito del territorio individuato dalla ordinanza applicativa, anche nell'ipotesi in cui le venga prescritto l'obbligo di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno - risulta palesemente erronea la pretesa assimilazione delle due misure, sicche' non puo' nella specie ravvisarsi alcuna violazione ne' del principio di uguaglianza e di ragionevolezza, ne' di quello "di umanita' della pena" ai sensi dell'art. 27 Cost., non potendosi in alcun modo riconnettere alla misure cautelari caratteristiche e funzioni di tipo sanzionatorio.
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 657, commi 1 e 3, cod. proc. pen. e 57 l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevedono che il condannato possa chiedere al p.m. che per la determinazione della sanzione sostitutiva da eseguire, quando questa sia la liberta' controllata, siano computati i periodi espiati in applicazione dell'obbligo di dimora ai sensi dell'art. 283, comma 4, stesso codice, in quanto - posto che, mentre la persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, ancorche' autorizzata ad assentarsi dal luogo degli arresti "nel corso della giornata" (e, quindi, non per piu' giorni consecutivi) per cause specifiche e per recarsi in luoghi determinati, non cessa per cio' solo di essere in stato di custodia e, pertanto, in una condizione di "non liberta'", la persona sottoposta alla misura dell'obbligo di dimora e' invece "libera" nell'ambito del territorio individuato dalla ordinanza applicativa, anche nell'ipotesi in cui le venga prescritto l'obbligo di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno - risulta palesemente erronea la pretesa assimilazione delle due misure, sicche' non puo' nella specie ravvisarsi alcuna violazione ne' del principio di uguaglianza e di ragionevolezza, ne' di quello "di umanita' della pena" ai sensi dell'art. 27 Cost., non potendosi in alcun modo riconnettere alla misure cautelari caratteristiche e funzioni di tipo sanzionatorio.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 657
co. 1
codice di procedura penale
n. 0
art. 657
co. 3
legge
24/11/1981
n. 689
art. 57
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte