Ordinanza 216/1999 (ECLI:IT:COST:1999:216)
Massima numero 24721
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
26/05/1999; Decisione del
26/05/1999
Deposito del 03/06/1999; Pubblicazione in G. U. 09/06/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 216/99. PROCEDIMENTO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - TERMINE - RICHIESTA DI PROROGA DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICAZIONE - ONERE A CARICO DEL GIUDICE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - NON PERTINENZA, NELLA SPECIE, DEL PARAMETRO COSTITUZIONALE EVOCATO - RITENUTA SUSSISTENZA DI <> - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 216/99. PROCEDIMENTO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - TERMINE - RICHIESTA DI PROROGA DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICAZIONE - ONERE A CARICO DEL GIUDICE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - NON PERTINENZA, NELLA SPECIE, DEL PARAMETRO COSTITUZIONALE EVOCATO - RITENUTA SUSSISTENZA DI <
Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - a prescindere dalla non pertinenza, nella fattispecie, del parametro dell'art. 97 Cost. - neppure l'art. 101 Cost. appare correttamente evocato dato che i pretesi condizionamenti all'esercizio dell'attivita' giurisdizionale, espressamente stabiliti dalla legge, sono da circoscrivere a profili di mero fatto, privi, come tali, di rilievo sul piano costituzionale. Peraltro, la scelta di conferire al giudice per le indagini preliminari la competenza a procedere alla notificazione della richiesta del pubblico ministero di proroga delle indagini appartiene alla discrezionalita' del legislatore, esercitata non irragionevolmente, tenuto conto che il compito di provvedere a far notificare alla persona sottoposta alle indagini ed all'offeso dal reato la predetta richiesta appare predisposto al fine di consentire al giudice di verificare, in relazione alla fattispecie di reato ipotizzata dal pubblico ministero, se la notifica debba essere disposta, restando essa preclusa, ai sensi dell'art. 406, comma 5-'bis' cod. proc. pen., quando si procede per uno dei delitti indicati nell'art. 51-'bis' dello stesso codice. - Cfr., da ultimo, O. n. 11/1999, nella quale si e' ribadito che il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, pur potendo riferirsi agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto il profilo amministrativo, mentre e' del tutto estraneo al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che ne costituiscono l'esercizio. red.: G. Leo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - a prescindere dalla non pertinenza, nella fattispecie, del parametro dell'art. 97 Cost. - neppure l'art. 101 Cost. appare correttamente evocato dato che i pretesi condizionamenti all'esercizio dell'attivita' giurisdizionale, espressamente stabiliti dalla legge, sono da circoscrivere a profili di mero fatto, privi, come tali, di rilievo sul piano costituzionale. Peraltro, la scelta di conferire al giudice per le indagini preliminari la competenza a procedere alla notificazione della richiesta del pubblico ministero di proroga delle indagini appartiene alla discrezionalita' del legislatore, esercitata non irragionevolmente, tenuto conto che il compito di provvedere a far notificare alla persona sottoposta alle indagini ed all'offeso dal reato la predetta richiesta appare predisposto al fine di consentire al giudice di verificare, in relazione alla fattispecie di reato ipotizzata dal pubblico ministero, se la notifica debba essere disposta, restando essa preclusa, ai sensi dell'art. 406, comma 5-'bis' cod. proc. pen., quando si procede per uno dei delitti indicati nell'art. 51-'bis' dello stesso codice. - Cfr., da ultimo, O. n. 11/1999, nella quale si e' ribadito che il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, pur potendo riferirsi agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto il profilo amministrativo, mentre e' del tutto estraneo al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che ne costituiscono l'esercizio. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 101
co. 2
Altri parametri e norme interposte