Ordinanza 217/1999 (ECLI:IT:COST:1999:217)
Massima numero 24725
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
26/05/1999; Decisione del
26/05/1999
Deposito del 03/06/1999; Pubblicazione in G. U. 09/06/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 217/99. PROCESSO PENALE - RICHIESTA DEL P.M., AVANZATA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER LE INDAGINI PRELIMINARI, DI EMISSIONE DI DECRETO PENALE - RITENUTA NECESSITA' DA PARTE DEL GIUDICE DI ULTERIORI INDAGINI - FISSAZIONE DI UN TERMINE AL P.M. PER IL COMPIMENTO DELLE STESSE - LAMENTATA MANCATA PREVISIONE - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A SITUAZIONI ANALOGHE - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INCOMPATIBILITA' DELLE SITUAZIONI MESSE A RAFFRONTO - ASSICURAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA NELLA SITUAZIONE DENUNCIATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 217/99. PROCESSO PENALE - RICHIESTA DEL P.M., AVANZATA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER LE INDAGINI PRELIMINARI, DI EMISSIONE DI DECRETO PENALE - RITENUTA NECESSITA' DA PARTE DEL GIUDICE DI ULTERIORI INDAGINI - FISSAZIONE DI UN TERMINE AL P.M. PER IL COMPIMENTO DELLE STESSE - LAMENTATA MANCATA PREVISIONE - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A SITUAZIONI ANALOGHE - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INCOMPATIBILITA' DELLE SITUAZIONI MESSE A RAFFRONTO - ASSICURAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA NELLA SITUAZIONE DENUNCIATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 459, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini a seguito della richiesta di decreto penale formulata dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari, fissi un termine al p.m. per il compimento delle stesse, in quanto - tenuto conto che il giudice 'a quo' pone a fulcro delle proprie censure la prospettata analogia di situazioni che legherebbe tra loro l'ipotesi di specie a quella delineata dall'art. 409, comma 4, cod. proc. pen., in tema di richiesta di archiviazione non accolta - le situazioni poste a raffronto sono fra loro strutturalmente e funzionalmente eterogenee, considerato che, mentre la prima si iscrive nel panorama degli atti di esercizio della azione penale, la seconda presuppone, al contrario, l'opposta scelta del p.m. di non coltivare alcuna domanda di giudizio; ed in quanto il diritto di difesa e' integralmente salvaguardato in ciascuno dei successivi ed ipotetici sviluppi processuali cui la situazione denunciata puo' dar luogo.
- S. n. 88/1991.
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 459, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini a seguito della richiesta di decreto penale formulata dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari, fissi un termine al p.m. per il compimento delle stesse, in quanto - tenuto conto che il giudice 'a quo' pone a fulcro delle proprie censure la prospettata analogia di situazioni che legherebbe tra loro l'ipotesi di specie a quella delineata dall'art. 409, comma 4, cod. proc. pen., in tema di richiesta di archiviazione non accolta - le situazioni poste a raffronto sono fra loro strutturalmente e funzionalmente eterogenee, considerato che, mentre la prima si iscrive nel panorama degli atti di esercizio della azione penale, la seconda presuppone, al contrario, l'opposta scelta del p.m. di non coltivare alcuna domanda di giudizio; ed in quanto il diritto di difesa e' integralmente salvaguardato in ciascuno dei successivi ed ipotetici sviluppi processuali cui la situazione denunciata puo' dar luogo.
- S. n. 88/1991.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 459
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte
codice di procedura penale (nuovo)
n. 0
art. 409
co. 4