Ordinanza 218/1999 (ECLI:IT:COST:1999:218)
Massima numero 24709
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  26/05/1999;  Decisione del  26/05/1999
Deposito del 03/06/1999; Pubblicazione in G. U. 09/06/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 218/99. PENA - DELITTO DI CORRUZIONE IMPROPRIA ('EX' ART. 318, PRIMO COMMA, COD. PEN.) - SENTENZA DI APPLICAZIONE DI PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI CON SOSTITUZIONE DELLA PENA DETENTIVA CON QUELLA DELLA MULTA - <> - DEDOTTA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL REATO DI ABUSO DI UFFICIO NEL TESTO DELL'ART. 323 COD. PEN. RISULTANTE DALLA SUA <> AD OPERA DELLA LEGGE 16 LUGLIO 1997, N. 234 - IMPOSSIBILITA' DI DEFINIRE COME OMOGENEE LE IPOTESI COMPORTAMENTALI POSTE A CONFRONTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto, premesso che l'identica 'ratio decidendi' delle pronunzie della Corte indicate dal rimettente (sentenze n. 249 del 1993, n. 254 del 1994 e n. 78 del 1997) non e' riferibile alle censure di legittimita' dedotte in questa sede, giacche' tali dichiarazioni di illegittimita' costituzionale scaturivano dall'esigenza di eliminare disparita' di trattamento - rilevabili attraverso 'tertia comparationis' di volta in volta indicati - cosi' irragionevoli da risultare arbitrarie; il 'tertium comparationis' ora evocato - anche in conseguenza della sostituzione dell'art. 323 cod. pen. ad opera dell'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, che, <> - rivela come l'esclusione dall'accesso al regime delle sanzioni sostitutive del reato di corruzione impropria antecedente mantenga una sua razionalita' secondo scelte legislative non sindacabili dalla Corte perche' non arbitrarie, avuto riguardo al fatto che le ipotesi comportamentali poste a confronto non sono definibili come omogenee.

- V., pure, S. n. 291 del 1998.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/1981  n. 689  art. 60  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte