Ordinanza 222/1999 (ECLI:IT:COST:1999:222)
Massima numero 24729
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  26/05/1999;  Decisione del  26/05/1999
Deposito del 03/06/1999; Pubblicazione in G. U. 09/06/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 222/99. PROCESSO PENALE - DICHIARAZIONE DI NULLITA' DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER INCOMPLETEZZA DEL DISPOSITIVO - POTERE DEL GIUDICE DI APPELLO DI DISPORRE LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA LESIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. Invero, posto che il giudice 'a quo' dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 604 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede il potere del giudice di appello di disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado per effetto della dichiarazione di nullita' della sentenza di primo grado per incompletezza del dispositivo 'ex' art. 546, comma 3, cod. proc. pen.; nell'ordinanza di rimessione non sono esplicitate <>.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n. 0  art. 604  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte