Sentenza 224/1999 (ECLI:IT:COST:1999:224)
Massima numero 24934
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
26/05/1999; Decisione del
26/05/1999
Deposito del 03/06/1999; Pubblicazione in G. U. 09/06/1999
Titolo
SENT. 224/99 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - EMISSIONE DELLA ORDINANZA DI RIMESSIONE IN SEGUITO A RIUNIONE DI GIUDIZI - INAPPLICABILITA' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA IN UNO, MA NON IN UN ALTRO, DI ESSI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.
SENT. 224/99 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - EMISSIONE DELLA ORDINANZA DI RIMESSIONE IN SEGUITO A RIUNIONE DI GIUDIZI - INAPPLICABILITA' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA IN UNO, MA NON IN UN ALTRO, DI ESSI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.
Testo
Nell'ipotesi in cui il giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale sia stato promosso in seguito a riunione dei giudizi di provenienza, qualora la disposizione impugnata risulti inapplicabile in uno di essi, ma sia indiscusso che gli altri debbano essere decisi alla sua stregua, non sussiste difetto di rilevanza, restando poi affidata al giudice remittente la soluzione degli eventuali problemi che possano sorgere circa le norme da applicare negli stessi giudizi in seguito alla pronuncia della Corte. (Nella specie, in ordine alla questione sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 100, 104, 107, 108 e 116 Cost. e agli artt. 14, 17 e 23 dello statuto della Regione Siciliana, nei confronti dell'art. 15 della legge della Regione Siciliana 14 settembre 1979, n. 212, nella parte in cui prevede la presenza di magistrati della Corte dei conti, previa nomina da parte del Consiglio di presidenza della Corte stessa, come presidenti dei collegi di revisori di enti regionali, la Corte ha respinto la eccezione di inammissibilita' per difetto di rilevanza, avanzata dalla Regione sul rilievo che le nomine impugnate in uno dei riuniti giudizi 'a quibus', riguardava un organo la cui composizione non e' disciplinata dalla disposizione impugnata, bensi' dall'art. 6 della legge della Regione Siciliana 21 dicembre 1973, n. 50).
Nell'ipotesi in cui il giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale sia stato promosso in seguito a riunione dei giudizi di provenienza, qualora la disposizione impugnata risulti inapplicabile in uno di essi, ma sia indiscusso che gli altri debbano essere decisi alla sua stregua, non sussiste difetto di rilevanza, restando poi affidata al giudice remittente la soluzione degli eventuali problemi che possano sorgere circa le norme da applicare negli stessi giudizi in seguito alla pronuncia della Corte. (Nella specie, in ordine alla questione sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 100, 104, 107, 108 e 116 Cost. e agli artt. 14, 17 e 23 dello statuto della Regione Siciliana, nei confronti dell'art. 15 della legge della Regione Siciliana 14 settembre 1979, n. 212, nella parte in cui prevede la presenza di magistrati della Corte dei conti, previa nomina da parte del Consiglio di presidenza della Corte stessa, come presidenti dei collegi di revisori di enti regionali, la Corte ha respinto la eccezione di inammissibilita' per difetto di rilevanza, avanzata dalla Regione sul rilievo che le nomine impugnate in uno dei riuniti giudizi 'a quibus', riguardava un organo la cui composizione non e' disciplinata dalla disposizione impugnata, bensi' dall'art. 6 della legge della Regione Siciliana 21 dicembre 1973, n. 50).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23