Unione europea - Rapporti dello Stato con l'Unione europea - Rapporti tra i diversi sistemi di garanzia - Applicazione del principio di effettività delle tutele e del primato del diritto dell'Unione - Vincolo, per il giudice che ha disposto il rinvio pregiudiziale, delle pronunce della Corte GUE. (Classif. 258001).
La competenza esclusiva della Corte di giustizia UE nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati, comporta, in virtù del principio di effettività delle tutele, che le decisioni adottate sono vincolanti, innanzi tutto nei confronti del giudice che ha disposto il rinvio. (Precedenti: O. 217/2021 - mass. 44359; O. 216/2021 - mass. 44273; O. 182/2020 - mass. 43382).
Il principio del primato del diritto dell'Unione e l'art. 4, par. 2 e 3, TUE costituiscono l'architrave su cui poggia la comunità di Corti nazionali, tenute insieme da convergenti diritti e obblighi, con effetti propulsivi nei confronti dell'ordinamento interno. Infatti, in tale sistema il sindacato accentrato di costituzionalità, configurato dall'art. 134 Cost., non è alternativo a un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo, ma con esso confluisce nella costruzione di tutele sempre più integrate. (Precedenti: S. 269/2017 - mass. 41943; S. 117/2019 - mass. 42633).