Sentenza 224/1999 (ECLI:IT:COST:1999:224)
Massima numero 24935
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  26/05/1999;  Decisione del  26/05/1999
Deposito del 03/06/1999; Pubblicazione in G. U. 09/06/1999
Massime associate alla pronuncia:  24934  24936  24938


Titolo
SENT. 224/99 B. CORTE DEI CONTI - REGIONE SICILIANA - COLLEGI DI REVISORI ED ORGANI DI CONTROLLO, IN GENERE, DI ENTI REGIONALI - NORME DI LEGGI DELLA REGIONE - INCLUSIONE, TRA I COMPONENTI DI TALI COLLEGI ED ORGANI, DI MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI, MA SOLO SE IN SERVIZIO PRESSO LE SEZIONI PER LA REGIONE SICILIANA - RICONOSCIUTO CONTRASTO DI TALE DELIMITAZIONE TERRITORIALE, PER LA CONTAMINAZIONE CHE PUO' DERIVARNE TRA "CONTROLLO INTERNO" E "CONTROLLO ESTERNO" SUGLI ENTI REGIONALI, EFFETTUABILI DAI SUDDETTI MAGISTRATI NELLA LORO DUPLICE VESTE, CON I PRINCIPI DI INDIPENDENZA ED IMPARZIALITA' DEI MAGISTRATI CONTABILI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - RIGETTO DI ALTRA CENSURA FORMULATA IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA.

Testo
Per i medesimi motivi, l'art. 5, primo comma, lettera a), della legge della Regione Siciliana 6 marzo 1976, n. 25 (Disposizioni per i centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria) - nella parte in cui prevede che i magistrati della Corte dei conti nominati come membri dei collegi dei revisori di due Centri interaziendali, debbano essere scelti fra quelli in servizio presso le sezioni per la Regione Siciliana - e l'art. 22 della legge della Regione Siciliana 14 settembre 1979, n. 212, recante "Norme riguardanti l'Ente di sviluppo agricolo (ESA), l'Istituto regionale della vite e del vino (IRVV), l'Azienda siciliana trasporti (AST), l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), e l'Ente acquedotti siciliani (EAS) - nella parte in cui prevede che anche i magistrati della Corte dei conti chiamati a far parte di organi di controllo di enti pubblici regionali debbono essere nominati tra quelli in servizio nel territorio della Regione - sono costituzionalmente illegittimi. La delimitazione territoriale stabilita da tali disposizioni, infatti, anche se deve escludersi - contrariamente all'assunto dell'autorita' rimettente - che essa dia luogo ad una ingiustificata disparita' di trattamento fra i magistrati contabili in servizio in Sicilia e i loro colleghi in servizio in altre aree territoriali, che possa riconoscersi lesiva dell'art. 3 Cost. - in quanto non modifica lo 'status' dei magistrati contabili, ma si limita ad utilizzare, nell'ambito della competenza regionale, e per fini che riguardano la Regione, la possibilita' di conferimento di incarichi extraistituzionali consentita dalla legislazione statale, specificatamente, anche per incarichi su "indicazione nominativa" (art. 3, comma 4, del d.P.R. 27 luglio 1985, n. 388) - contrasta con le esigenze di salvaguardia dell'indipendenza e dell'imparzialita' dei magistrati contabili espresse fondamentalmente nell'art. 100, terzo comma, e nell'art. 108, secondo comma, Cost.. Posto che, da una parte, le sezioni regionali siciliane della Corte dei conti svolgono, in posizione di indipendenza, nei confronti dell'amministrazione regionale, comprensiva degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, e degli amministratori e dei funzionari che operano presso di essa, tutte le funzioni di controllo e giurisdizionali proprie della Corte stessa - ivi comprese le funzioni a riscontro a posteriori sulla gestione delle pubbliche amministrazioni, disciplinate dall'art. 3, commi 4, 5, 6 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 - e che, dall'altra, i collegi dei revisori dei conti degli enti regionali in questione svolgono le funzioni tipiche del controllo interno, essendo a loro volta soggetti alle valutazioni <> della Corte dei conti, e' palese il rischio di un intreccio fra i due ordini di funzioni, suscettibile di tradursi in una menomazione dell'indipendenza e dell'imparzialita' dei magistrati.

- V. la seguente massima C, ed ivi richiami.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  06/03/1976  n. 25  art. 5  co. 1

legge della Regione siciliana  14/09/1979  n. 212  art. 22  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 100  co. 3

Costituzione  art. 108  co. 2

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte