Sentenza 224/1999 (ECLI:IT:COST:1999:224)
Massima numero 24936
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
26/05/1999; Decisione del
26/05/1999
Deposito del 03/06/1999; Pubblicazione in G. U. 09/06/1999
Titolo
SENT. 224/99 C. CORTE DEI CONTI - REGIONE SICILIANA - COLLEGI DI REVISORI DI ENTI REGIONALI - NORME DI LEGGI DELLA REGIONE - PREVISIONE TRA I COMPONENTI DI TALI COLLEGI, PER TALUNI ENTI COME PRESIDENTI DEI COLLEGI STESSI, PREVIA NOMINA DA PARTE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA CORTE DEI CONTI, DI MAGISTRATI CONTABILI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA RISERVA ALLA LEGGE STATALE DELLE NORME SU "OGNI MAGISTRATURA" E DELL'INDIPENDENZA DELLA CORTE DEI CONTI E DEI SUOI MAGISTRATI - PROSPETTATA LESIONE, ALTRESI', DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - NON INCIDENZA DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE SULLO 'STATUS' DEI MAGISTRATI - NON OBBLIGATORIETA' DEI PROVVEDIMENTI DI NOMINA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 224/99 C. CORTE DEI CONTI - REGIONE SICILIANA - COLLEGI DI REVISORI DI ENTI REGIONALI - NORME DI LEGGI DELLA REGIONE - PREVISIONE TRA I COMPONENTI DI TALI COLLEGI, PER TALUNI ENTI COME PRESIDENTI DEI COLLEGI STESSI, PREVIA NOMINA DA PARTE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA CORTE DEI CONTI, DI MAGISTRATI CONTABILI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA RISERVA ALLA LEGGE STATALE DELLE NORME SU "OGNI MAGISTRATURA" E DELL'INDIPENDENZA DELLA CORTE DEI CONTI E DEI SUOI MAGISTRATI - PROSPETTATA LESIONE, ALTRESI', DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - NON INCIDENZA DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE SULLO 'STATUS' DEI MAGISTRATI - NON OBBLIGATORIETA' DEI PROVVEDIMENTI DI NOMINA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 97, 100, 104, 107, 108 e 116 Cost., nonche' agli artt. 14, 17 e 23 dello Statuto della Regione Siciliana - dell'art. 5, primo comma, lett. a) - eccettuata la parte colpita dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale di cui al capo a) del dispositivo della sentenza - e comma terzo, della legge della Regione Siciliana 6 marzo 1976, n. 25 (Disposizioni per i centri internazionali per l'addestramento professionale nell'industria), e dell'art. 15 della legge della Regione Siciliana 14 settembre 1979, n. 212, recante: <>, nelle parti in cui prevedono: il primo, l'attribuzione dell'incarico di revisore di conti di enti regionali a magistrati della Corte dei conti; ed il secondo, la presenza nei collegi dei revisori dei suddetti enti regionali, come presidenti degli stessi, di magistrati della Corte dei conti: in entrambi i casi, previa nomina (ex art. 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117), da parte del Consiglio di presidenza della stessa Corte. Riguardo all'attribuzione a magistrati (dell'ordine giudiziario e delle magistrature speciali) di incarichi estranei ai loro compiti di istituto - su cui si accentra nel caso il 'thema decidendum' - occorre infatti distinguere nettamente fra la disciplina legislativa che ne determina la possibilita', i relativi limiti di compatibilita' e le condizioni e modalita', e una disciplina legislativa che, sul presupposto di quella, preveda l'attribuzione a magistrati di determinati incarichi, giacche', mentre la prima, attenendo allo 'status' del magistrato e rientrando dunque nell'ambito della riserva di legge statale sancita dall'art. 108, primo comma, Cost., secondo la costante interpretazione offertane dalla Corte costituzionale, e' sottratta ad ogni intervento legislativo regionale - nessun valido argomento in contrario potendo trarsi, per quanto riguarda la Regione Siciliana, dall'art. 23 dello statuto speciale, ne' dalle norme di attuazione dettate con il d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655 - non altrettanto puo' dirsi della seconda, alla cui tipologia, in base al principio affermato dall'art. 58, commi 2 e 3, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 - circa l'ammissibilita' di incarichi espressamente previsti da legge o da "altre fonti normative" - ed all'art. 3, comma 6, lettera g), del d.P.R. 27 luglio 1995, n. 388 (Regolamento, emanato in base al su citato art. 58, comma 3, recante norme sugli incarichi dei magistrati della Corte dei conti) - che non esclude l'assunzione, da parte dei magistrati della Corte dei conti, di incarichi nell'ambito di collegi di revisori dei conti di enti disciplinati dalla legge regionale - vanno ricondotte le disposizioni regionali impugnate. Le quali, pertanto, non potendo essere intese come dirette a prevedere la possibilita' o i limiti della attribuzione ai magistrati contabili di incarichi extraistituzionali, incidendo cosi' sul loro 'status', ma come dirette a disciplinare l'organizzazione degli enti regionali considerati, non eccedono dalla competenza regionale, ne' di per se' violano i parametri costituzionali relativi alle garanzie di indipendenza della Corte dei conti e dei suoi magistrati. Ne', d'altra parte, puo' condividersi il rilievo secondo cui, configurandosi tali incarichi, nelle leggi regionali, come necessariamente attribuiti a magistrati della Corte dei conti, le relative previsioni verrebbero ad incidere sulla competenza del Consiglio di presidenza, che sarebbe costretto a conferirli, perche' altrimenti si determinerebbe l'inoperativita' dell'organo, con violazione anche del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Giacche' il carattere "necessario" di tali incarichi, ai fini della regolare composizione dei collegi dei revisori secondo la disciplina legislativa regionale, non comporta affatto ne' l'obbligo per il magistrato designato di accettare l'incarico, estraneo ai suoi compiti di istituto, ne' l'obbligo per il Consiglio di presidenza di conferirlo: al contrario, il Consiglio conserva intatti i suoi poteri-doveri di deliberazione sulla sola base delle norme statali che disciplinano in generale gli incarichi e dei criteri oggettivi che esso deve preventivamente darsi, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 388 del 1995: quella che nessuno, in concreto, possa essere designato, ovvero che nessuno accetti l'incarico, e' una eventualita' di mero fatto, verificandosi la quale spetterebbe al legislatore regionale valutare l'opportunita' o la necessita' di modificare la disciplina di sua competenza per rendere comunque possibile la costituzione degli organi in questione.
- V. la precedente massima B e la seguente D. Sulla riserva alla legge statale, di cui all'art. 108, primo comma, Cost. della disciplina dello 'status' del magistrato, cfr. S. nn. 4/1956, 81/1976, 43/1982, 150/1993, nonche', da ultimo, S. n. 86/1999.
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 97, 100, 104, 107, 108 e 116 Cost., nonche' agli artt. 14, 17 e 23 dello Statuto della Regione Siciliana - dell'art. 5, primo comma, lett. a) - eccettuata la parte colpita dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale di cui al capo a) del dispositivo della sentenza - e comma terzo, della legge della Regione Siciliana 6 marzo 1976, n. 25 (Disposizioni per i centri internazionali per l'addestramento professionale nell'industria), e dell'art. 15 della legge della Regione Siciliana 14 settembre 1979, n. 212, recante: <
- V. la precedente massima B e la seguente D. Sulla riserva alla legge statale, di cui all'art. 108, primo comma, Cost. della disciplina dello 'status' del magistrato, cfr. S. nn. 4/1956, 81/1976, 43/1982, 150/1993, nonche', da ultimo, S. n. 86/1999.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
06/03/1976
n. 25
art. 5
co. 1
legge della Regione siciliana
06/03/1976
n. 25
art. 5
co. 3
legge della Regione siciliana
14/09/1979
n. 212
art. 15
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 100
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 107
Costituzione
art. 108
Costituzione
art. 116
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 23
Altri parametri e norme interposte